Imposte

Capital gain qualificato: solo fino al 31 dicembre rimane l'imposizione Irpef

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di Michele Brusaterra


Tassazione con Irpef sul 58.14 per cento della plusvalenza in caso di cessione di quote di partecipazione qualificate, ancora solo fino al 31 dicembre di quest'anno.

L’articolo 1, commi da 999 a 1006 della legge 205/2017, legge di Bilancio 2018, è intervenuto a modificare anche il trattamento fiscale delle plusvalenze eventualmente realizzate dalla cessione di partecipazioni qualificate, da parte di persone fisiche che non le detengono in regime d'impresa.

La modifica, che ha effetto per gli atti di cessione posti in essere dal primo gennaio 2019, prevede, sostanzialmente, che tali plusvalenze subiscano la stessa tassazione attualmente prevista per le partecipazioni non qualificate, ossia attraverso un'imposta sostitutiva del 26 per cento.

Fino al 31 dicembre 2018, quindi, assume ancora fondamentale importanza, ai fini fiscali, la suddivisione tra socio qualificato ovvero socio non qualificato ricordando che, in base a quanto stabilito dall'articolo 67 del Tuir, è qualificato il socio che possiede una «percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni».

La tassazione della plusvalenza in commento in capo al socio, persona fisica che non la detiene in regime d'impresa, avviene sempre attraverso il principio di cassa, ossia solo nel periodo d'imposta in cui vi è l'incasso effettivo, ma risulta essere diversa, ancora fino al 31 dicembre 2018, a seconda che si tratti di socio qualificato ovvero di socio non qualificato.

In quest'ultimo caso, dopo vari incrementi di aliquota avvenuti nel corso del tempo, l'eventuale plusvalenza viene tassata con un'imposta sostitutiva del 26 per cento, come stabilito dal Dlgs 461/1997. Si tratta di un prelevamento a titolo definitivo e, quindi, il socio non qualificato non deve subire più alcuna tassazione.

Qualora, al contrario, il socio risulti possedere una partecipazione di natura qualificata, allora la tassazione, sempre nel periodo d'imposta di effettivo incasso del corrispettivo, avviene attraverso le aliquote Irpef del cedente, facendo concorrere, però, solo una parte della plusvalenza alla formazione del reddito complessivo del socio, al fine di attenuare la cosiddetta doppia imposizione.

È proprio su questa «parte» di plusvalenza, che deve partecipare a tassazione in capo al socio, che è stata prevista, nel corso degli anni, una diversa misura. Per le partecipazioni cedute fino al 31 dicembre 2017, facendo fede la data dell'atto notarile di compravendita e non quello dell'incasso, la tassazione avviene in capo al socio cedente sul 49,72 per cento della plusvalenza stessa. Se, invece, l'atto notarile di compravendita viene sottoscritto nel corso del 2018, allora la parte di plusvalenza che concorre a tassazione Irpef è pari al 58,14 per cento, indipendentemente dal periodo d'imposta d'incasso.

Come già detto la novità introdotta dalla legge di Bilancio 2018, sta nel fatto che per le cessioni poste in essere dal primo gennaio 2019, ossia per le quali l'atto notarile definitivo di compravendita è stipulato a partire da tale data, il trattamento fiscale della plusvalenza in capo al socio, persona fisica, che non detiene la partecipazione in regime d'impresa, è unificato, qualsiasi sia, quindi, la quota di partecipazione detenuta, essendo prevista l'applicazione dell'imposta sostitutiva del 26 per cento sull'intera plusvalenza.

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