Adempimenti

Carburante con carte prepagate senza fattura elettronica differita

Scontrino immediato per i rifornimenti fatti in modalità self-service carte di debito ricaricabili

di Alessandro Mastromatteo e Benedetto Santacroce

Emissione di fattura elettronica immediata per i rifornimenti di carburante effettuati in modalità self-service utilizzando per il pagamento carte di debito ricaricabili: la fattura deve essere richiesta dagli utilizzatori della card all’atto del rifornimento inserendo la partita Iva ovvero il codice utente entrambi intestati al soggetto gestore della carta.

Queste le principali indicazioni rese dall’Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello numero 44/E, pubblicata il 10 febbraio 2020, con cui è stata inoltre esclusa l’utilizzabilità, ai fini della richiesta ed emissione di una fattura differita, di un documento riepilogativo, prodotto dal gestore della carta di debito, quando carente di alcuni degli elementi obbligatori richiesti per i documenti di trasporto.

L’istanza di interpello è stata presentata da una società operante nel settore della grande distribuzione organizzata di carburante, interessata a conoscere le corrette modalità di fatturazione dei rifornimenti resi agli utilizzatori di carte di debito ricaricabili mediante colonnine self-service. Ciascun cliente, all’atto del rifornimento, può infatti scegliere di non acquisire alcuna certificazione, ottenere una ricevuta di pagamento o richiedere la fattura digitando, sulla colonnina di rifornimento, il tasto “fattura elettronica con partita Iva” oppure il tasto “fattura elettronica (con codice utente)” se il cliente è già registrato.

Il gestore di carte di debito ricaricabili, utilizzabili per i rifornimenti di carburante presso qualsiasi distributore in Italia e all’estero, risulta essere l’acquirente del carburante acquistato dagli utilizzatori delle card i quali tuttavia non attivano la procedura di richiesta della fattura. Il gestore delle card si preoccupa successivamente di richiedere all’impianto il rilascio di una fattura elettronica differita, trasmettendo un documento riepilogativo contenente il codice impianto, la data del rifornimento, il numero ID Mastercard, il codice articolo, la descrizione del bene ceduto e cioè benzina o diesel e l'importo.

Nel precisare di non avere autorizzato il gestore della card all’emissione in suo nome e per conto di fatture riepilogative differite, la società istante intende conoscere se lo stesso gestore sia o meno autorizzato a richiedere il rilascio di tali fatture in relazione ai rifornimenti effettuati dai titolari della card. Ad avviso dell’istante, l’emissione sarebbe possibile solamente se i titolari delle card, all’atto del rifornimento, richiedano il rilascio di una fattura indicando la partita Iva del gestore o il codice utente attribuito preventivamente allo stesso gestore.

L’Agenzia delle Entrate, nel precisare come le cessioni di carburante vengono realizzate tra la società istante e il gestore della card, esclude la possibilità di emettere una fattura elettronica differita in quanto il documento riepilogativo, allegato all’istanza di interpello, risulta carente di alcuni degli elementi richiesti per i documenti di trasporto e, nella specie, delle generalità del cedente e della quantità di carburante ceduto. Gli esercenti impianti di distribuzione di carburante saranno quindi tenuti al rilascio di una fattura elettronica immediata, entro dodici giorni dal rifornimento, nei confronti del gestore della carta di debito solo se e quando l’utilizzatore della stessa abbia indicato, all’atto del rifornimento, la partita Iva del gestore della carta stessa ovvero il suo codice utente se già profilato. Altrimenti se il documento riepilogativo dovesse contenere tutti gli elementi previsti dall’articolo 1, comma 3 del D.P.R. 472/1996, potrà essere rilasciata nei confronti del gestore della card una fattura differita riepilogativa.

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