Carburanti, cessione dell’intermediario con fattura differita e detrazione Iva
La risposta a interpello 473 chiarisce gli adempimenti per la vendita per conto di stazioni di servizio convenzionate
Detrazione integrale dell’Iva assolta sull’acquisto e fatturazione differita, sia attiva che passiva, in caso di vendita di carburanti realizzata da un intermediario ai propri clienti (autotrasportatori) per conto delle stazioni di servizio convenzionate. La risposta a interpello 473/2021 delle Entrate ha affrontato e chiarito il corretto trattamento Iva, la certificazione fiscale e le attività da realizzare in presenza di un’attività di somministrazione effettuata anche attraverso un contratto di commissione alla vendita con i distributori.
Il quesito posto nell’interpello
La società istante è interessata ad intraprendere e sviluppare una differente modalità di compravendita di carburanti per autotrazione, vendendoli ai propri clienti -autotrasportatori – per conto delle stazioni di servizio appositamente convenzionate attraverso una carta di debito ricaricabile appositamente emessa. L’operazione si realizza attraverso la stipula con i distributori stradali di un contratto di commissione per la vendita, con cui gli esercenti si impegnano a fornire il carburante richiesto presso l’impianto da chiunque sia in possesso di tale carta di debito. All’operazione segue l’emissione di una fattura direttamente alla società istante da parte del distributore convenzionato: a tal fine un apposito software, rilevata la carta di pagamento tra tutte quelle utilizzate, estrae le informazioni sulla transazione di interesse e le trasferisce alla società istante così che questa possa fatturare a sua volta al cliente finale. Con quest’ultimo viene infatti sottoscritto un contratto di somministrazione, che gli permette di acquistare carburanti presso la rete di distributori convenzionati, utilizzando il credito presente nella carta.
Trattamento Iva
Le Entrate concordano con la ricostruzione prospettata dall’istante, secondo cui sarebbe stato possibile detrarre integralmente l’Iva assolta sugli acquisti di carburante presso i distributori statali. Non è infatti applicabile, nel caso esaminato, la limitazione alla detrazione prevista dall’articolo 19-bis1, comma 1, lettera d) del Dpr 633 del 1972 e cioè l’ipotesi di indetraibilità oggettiva se e nella misura in cui si manifesta il consumo del bene.
Secondo l’Agenzia, infatti, nel caso esaminato, il carburante non entra nella disponibilità della società istante per essere utilizzato nella sua attività, ma viene rivenduto tal quale a terzi in forza del contratto di commissione alla vendita. Al contrario, l’acquisto del carburante da parte dell’istante avviene contestualmente all’effettiva somministrazione ai clienti finali. Proprio per evitare un doppio aggravio impositivo, è stata quindi riconosciuta la detrazione dell’imposta pagata per l’acquisto dalle stazioni di servizio del carburante, il quale viene allo stesso tempo somministrato agli autotrasportatori.
Certificazione fiscale
Sia la fattura emessa dai distributori nei confronti della società istante che quella emessa da quest’ultima nei confronti dei clienti finali, rientrano tra quelle differite. In dettaglio, la fatturazione differita tra stazioni di servizio e società può essere effettuata entro il giorno 15 del mese successivo alle cessioni in base all’articolo 21, comma 4, lettera a) del Dpr 633 del 1972, ponendo tuttavia in capo ai gestori della stazione l’obbligo di annotare nel registro dei corrispettivi l’ammontare delle cessioni di carburante. Allo stesso modo, la società potrà fatturare in base all’articolo 21, comma 4, lettera b) entro il mese successivo a quello della consegna o spedizione dei beni trattandosi di cessioni effettuate nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente. In questo modo la società istante può raggruppare in un unico documento tutte le cessioni realizzate nei confronti di uno stesso cliente nel mese solare precedente.