Adempimenti

Carburanti, invio dei corrispettivi posticipato al 3 novembre

Sospensione retroattiva con un provvedimento congiunto Dogane-Entrate

Soppressi retroattivamente per gli impianti di distribuzione di carburante, con vendite del 2018 superiori ai 3 milioni di litri, gli obblighi di memorizzazione dei dati dei corrispettivi dal 1° gennaio scorso e della relativa trasmissione per il primo trimestre 2020 con scadenza al prossimo 30 aprile.

Nuova conseguente calendarizzazione della decorrenza degli obblighi di memorizzazione e trasmissione, con partenza al 1° settembre 2020 (rispetto all’originario 1° luglio 2020) per gli impianti con quantità vendute nel 2018 superiori a 1,5 milioni di litri e al 1° gennaio 2021 per quantità inferiori o uguali a tale soglia.

Con provvedimento congiunto dell’agenzia Dogane e Monopoli e dell’agenzia delle Entrate, pubblicato ieri, sono state rimodulate le tempistiche di avvio dell’obbligo e le soglie di riferimento per l’individuazione dei soggetti obbligati, modificando i precedenti provvedimenti in materia n. 106701 del 28 maggio 2018 e n. 1435588 del 30 dicembre 2019.

In relazione al nuovo calendario, la trasmissione dei dati dei corrispettivi avverrà, per gli esercenti con liquidazione periodica Iva trimestrale, entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento e per gli esercenti con liquidazione periodica Iva mensile entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento.

Questo significa che, in caso di liquidazione trimestrale, il primo invio andrà effettuato entro il 31 ottobre 2020 (il 3 novembre considerate le festività) e riguarderà solamente il mese di settembre (quale ultimo mese del terzo trimestre 2020); per i contribuenti mensili, invece, entro la stessa scadenza andranno inviati i dati dei corrispettivi memorizzati nel corso del mese di settembre.

Tenuto conto dell’emergenza epidemiologica Covid-19 e delle difficoltà tecniche rappresentate dagli operatori, il provvedimento ha eliminato qualsiasi riferimento alla categoria degli esercenti impianti di distribuzione con vendite superiori ai tre milioni di euro realizzate nel 2018 di benzina e gasolio, destinati ad essere utilizzati come carburanti per motore. L’obbligo di memorizzazione per tali impianti aveva una decorrenza originariamente fissata allo scorso 1° gennaio 2020, con invio dei relativi dati entro il 30 aprile.

La soppressione di questa categoria unitamente alla nuova calendarizzazione degli obblighi, parametrati esclusivamente a vendite del 2018 sopra o sotto la soglia degli 1,5 milioni di litri, rappresentano sostanzialmente una sorta di moratoria: le nuove decorrenze ricomprendono infatti anche gli esercenti con vendite oltre i 3 milioni, i quali saranno perciò tenuti ai relativi obblighi dal prossimo 1° settembre 2020. Per quantitativi di venduto inferiori, per il 2018, agli 1,5 milioni di litri, memorizzazione e trasmissione scatteranno invece dal 1° gennaio 2021. Nessuna modifica alle originarie decorrenze, invece, per le ghost station, cioè gli impianti ad elevata automazione, tenuti agli adempimenti già dal 1° luglio 2018.

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