Adempimenti

Carburanti, impianti privati al test dell’e-fattura

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di Pierpaolo Ceroli e Luisa Miletta

L’articolo 1, comma 917, della legge di Bilancio 2018 (legge 205/2017) ha reso obbligatoria l’emissione della fattura elettronica in via anticipata dal 1° luglio 2018 per le cessioni di benzina e gasolio destinate a essere utilizzate come carburanti per motori. La circolare 8/E/ 2018 ha esplicitato che ci si riferisce a utilizzo di tali carburanti per autotrazione.

Il comma 920 invece sancisce che gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi dell’imposta sul valore aggiunto devono essere documentati con la fattura elettronica al 1° luglio 2018.

La lettura congiunta di entrambi i commi non permette di comprendere come comportarsi in relazione agli obblighi di fatturazione elettronica dal 1° luglio in caso di rivendita del carburante da parte di cooperative.

Premesso che per impianto di distribuzione carburanti si intende il complesso unitario costituito da uno o più apparecchi di erogazione automatica di carburante per autotrazione e i relativi serbatoi nonché i servizi e le attività accessorie, in riferimento a tale imposizione è necessario precisare che esistono almeno due distinte tipologie di impianto di distribuzione di carburanti, se si escludono quelli da diporto, e cioè: l’impianto stradale e l’impianto di distribuzione privato (si veda l’esempio l’articolo 3 della legge regionale del Veneto del 23 ottobre 2003, n. 23).

Nel primo caso il distributore è considerato come complesso commerciale costituito da una o più attrezzature finalizzate alla fornitura di carburante per tutti i mezzi stradali; al contrario, il distributore privato si considera come «un autonomo complesso costituito da apparecchi fissi o mobili» destinato al rifornimento di automezzi, mezzi targati e non, di proprietà dell’impresa o oggetto di un contratto di leasing, in uso al titolare dell’autorizzazione. Rientrano in quest’ultima tipologia anche quelli situati all’interno delle aree di pertinenza delle pubbliche amministrazioni, ad uso esclusivo dei mezzi appartenenti alle stesse amministrazioni.

È importante sottolineare che per gli impianti privati vige il divieto di cessione del carburante a soggetti terzi a titolo oneroso o gratuito. Esplicitando, la norma il riferimento, il termine «impianti stradali di distribuzione» ed essendo, in questo caso, una cooperativa che dispone di un impianto privato, al momento sembrerebbe non applicabile l’obbligo all’emissione della fattura elettronica a decorrere dal 1° luglio 2018, bensì dal 1° gennaio 2019, rientrando nella generale previsione del comma 909, articolo 1 della legge 205/2017.

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