Imposte

Carburanti, nell’acquisto intracomunitario si versa l’Iva

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di Matteo Balzanelli e Massimo Sirri

Per l’immissione in consumo di benzina e gasolio a uso autotrazione da un deposito fiscale e per la loro estrazione dal deposito di un destinatario registrato, valgono regole simili, ma non uguali, a quelle dei depositi Iva. La circolare 18/E/2019 ( si veda anche Il Quotidiano del Fisco ) precisa infatti che le misure di contrasto all’evasione introdotte dalla legge 205/2017, in vigore dal 1° febbraio 2018 (ma con clausola di salvaguardia per le violazioni ante circolare, purché l’imposta sia stata assolta), sono modellate su quelle all’articolo 50-bis del Dl 331/1993, pur discostandosene per alcuni aspetti. In particolare, è subito da osservare come, sebbene in entrambe le discipline l’«uscita» dei beni dal deposito sia condizionata al versamento dell’imposta, è tuttavia diverso il soggetto tenuto all’adempimento.

Nel caso delle nuove regole per i carburanti, il pagamento dell’Iva va eseguito dal soggetto per conto del quale il gestore del deposito immette in consumo o estrae i prodotti petroliferi. Nei depositi Iva, invece, è il gestore del deposito che deve eseguire il versamento (nei casi in cui questo risulti dovuto in base alla disciplina in vigore dal primo aprile 2017). In ambedue i regimi, è normativamente esclusa la possibilità di ricorrere alla compensazione. Come chiarito dalla risoluzione 55/E/2017, nel caso dei depositi Iva tale divieto opera sia per la compensazione orizzontale che per quella verticale (Iva da Iva).

La circolare 18/E/2019 non lo precisa, ma essendo analoga la responsabilità solidale dei gestori di depositi fiscali (per carburanti) e di depositi Iva per l’imposta dovuta all’atto della fuoriuscita dal regime di custodia in sospensione d’imposta, è ipotizzabile che un analogo “assoluto” divieto di compensazione valga anche per l’immissione in consumo/estrazione di benzina e gasolio. Il divieto previsto dalla circolare 18/E di utilizzare il plafond da parte dei soggetti obbligati al versamento che siano esportatori abituali, al fine di evitare l’esborso del tributo, vale solo per l’immissione in consumo e l’estrazione di prodotti petroliferi. Per l’estrazione dei beni da deposito Iva, invece, l’agenzia delle Entrate ha ammesso la possibilità di trasmettere la dichiarazione d’intento seguendo le indicazioni della risoluzione 35/E/2017 (ripresa dalla risoluzione 55/E/2017).

Assai peculiari, in rapporto alla disciplina del deposito Iva, sono anche le regole per l’immissione in consumo (da deposito fiscale) o estrazione (da deposito di destinatario registrato) dei carburanti. Il comma 940 dell’articolo 1 della legge 205/2017 prevede, infatti, che occorre eseguire il versamento dell’imposta anche se i prodotti petroliferi sono stati oggetto d’introduzione in deposito a seguito di acquisto intracomunitario e anche se il deposito fiscale è utilizzato come deposito Iva. L’assolvimento dell’imposta può avvenire «nei modi ordinari» ossia in inversione contabile, come di regola avviene per l’estrazione di beni da un deposito Iva, solo se il soggetto per conto del quale è eseguita l’immissione in consumo può considerarsi affidabile in base alle regole del Dm 13 febbraio 2018 (di attuazione del nuovo regime) ovvero se presta l’apposita garanzia disciplinata dal medesimo decreto. In ogni caso, gli adempimenti contabili da eseguire sono descritti dalla circolare 18/E richiamando le indicazioni della circolare 14/E/2019 del 17 giugno scorso.

Agenzia delle Entrate, circolare 18/E/2019

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