Imposte

Caro materie prime, compensazioni senza Iva

Per la risoluzione 39/E le somme erogate dallo Stato alle stazioni appaltanti vengono considerate come mere movimentazioni di denaro e sono fuori campo

Le somme erogate dallo Stato a favore delle stazioni appaltanti a causa del rincaro dei prezzi delle materie prime sono considerate fuori campo Iva. Viceversa, il pagamento di tali somme dalla stazione appaltante all’impresa appaltatrice va considerato come integrazione del corrispettivo e, pertanto, soggetto ad imposta.

La risoluzione 39/E/2022 pubblicata il 13 luglio si pronuncia sulla natura, ai fini Iva, della compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione nei contratti pubblici disposta dal decreto legge 73/2021. A causa dell’eccezionale aumento dei prezzi di alcune materie prime dovuto alle contingenze storiche, per far fronte alle conseguenze negative che si ripercuotono sugli operatori economici e sulle varie stazioni appaltanti, il decreto Sostegni-bis ha istituito un apposito fondo, per l’anno 2021, ripartito tra le categorie della piccola, media e grande impresa. Possono accedere al fondo i soggetti indicati all’articolo 1-septies, comma 7, del Dl 73/2021 che ne presentano i requisiti; in sostanza si tratta delle stazioni appaltanti che danno prova di insufficienza finanziaria. Le somme costituenti la dotazione del fondo vengono versate alle varie stazioni appaltanti che dovranno, successivamente, provvedere a erogare le stesse agli appaltatori in relazione alle istanze presentate entro il 9 dicembre 2021 e ritenute ammissibili.

Ebbene, considerato che l’erogazione da parte del ministero delle somme appartenenti al fondo alle stazioni appaltanti è disciplinata da specifiche disposizioni di legge e che avviene in assenza di una controprestazione di queste ultime, tali somme vanno considerate come mere movimentazioni di denaro e, pertanto, escluse dall’ambito di applicazione dell’Iva (articolo 2, comma 3, lettera a), del Dpr 633/1972).

Il trattamento fiscale cambia, tuttavia, nel rapporto stazione appaltante ed appaltatore: la corresponsione delle suddette somme dalla prima all’appaltatore assumono natura di integrazione del corrispettivo originario stabilito per l’esecuzione del contratto d’appalto e, di conseguenza, sono soggetta ad Iva secondo le modalità e con l’aliquota stabilita nel contratto originario. Del resto, come osservano le Entrate, ai sensi dell’articolo 13 del Dpr 633/1972, la base imponibile di una cessione di beni o una prestazione di servizi è costituita dai corrispettivi dovuti al cedente/prestatore, secondo le condizioni contrattuali «aumentato delle integrazioni direttamente connesse con i corrispettivi dovuti da altri soggetti».

La risoluzione 39/E si presenta come un chiaro esempio di applicazione delle norme Iva in presenza di contributi pubblici, tema sul quale l’orientamento di prassi e di giurisprudenza sembrerebbe ormai consolidato.

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