Adempimenti

Carta contro web: se vince chi arriva prima

di Laura Ambrosi e Antonio Iorio

Alla presentazione del ricorso in formato cartaceo deve seguire, a pena di inammissibilità, la costituzione in giudizio con analoghe modalità non potendosi avvalere del processo telematico. Analogamente, se nel primo grado di giudizio non è stato utilizzato il processo telematico, il successivo appello dovrà essere depositato in modalità cartacea

Sono queste le principali questioni procedurali relative al processo tributario che si stanno presentando in varie commissioni tributarie.

Il decreto ministeriale 163/2013 prevede che il ricorrente nell’ipotesi di notifica via Pec, debba costituirsi in giudizio telematicamente attraverso il Sigit (comma 1, articolo 10).

È poi previsto che la parte resistente si costituisca con le stesse modalità, richiamando espressamente il comma di riferimento per il deposito da parte del ricorrente.

Da una lettura congiunta dei due commi della norma, secondo varie commissioni tributarie, si evince che solo nell’ipotesi in cui la prima notifica avvenga mediante Pec e quindi la conseguente costituzione attraverso il Sigit, anche la parte resistente dovrà utilizzare lo stesso sistema.

Nella diversa ipotesi, invece, di notifica con canali tradizionali (posta, deposito, eccetera), quindi non Pec, anche la controparte non può utilizzare il Sigit.

In tale senso si sono già espresse la Ctp di Reggio Emilia (sentenza 245 del 12 ottobre 2017), la Ctp di Foggia (sentenza n. 1981 del 21 dicembre 2017), la Ctp di Latina (sentenza n.268/6/2018) e la Ctp di Rieti (sentenza 9/2/2018). In tutti questi casi i contribuenti avevano presentato il ricorso in forma cartacea, mentre l’ufficio aveva utilizzato sempre il canale telematico per le proprie controdeduzioni, con la conseguenza che non risultava validamente costituito.

Da segnalare infine, nel medesimo contesto, anche una pronuncia della Ctr Toscana (sentenza 1783 del 14 luglio 2017) che ha ritenuto inammissibile l’appello telematico notificato dall’agenzia delle Entrate a fronte di un primo grado instaurato con modalità cartacea. Ciò in quanto la scelta fatta dal contribuente all’inizio del processo di primo grado vincola per entrambe le parti il successivo iter procedimentale del giudizio

Non è tuttavia possibile modificare l’iter processuale da cartaceo in primo grado, a telematico in appello.

Va dato atto in ogni caso che per entrambe le questioni altri giudici di merito hanno al contrario ritenuto corretta - non rilevandone d’ufficio l’inammissibilità - la costituzione telematica o la notifica telematica dell’appello a fronte di precedenti attività (ricorso introduttivo o processo di primo grado) secondo modalità cartacee. Si veda anche la Ctp Foggia 104/4/2018.

Al di là della corretta interpretazione circa la legittimità o meno di tali procedure, effettivamente le disposizioni contenute nel decreto del ministero dell’Economia si prestano a interpretazioni non univoche.

Trattandosi di regolamenti attuativi, le norme potevano con ogni probabilità essere scritte in modo più chiaro, evitando così problemi interpretativi. Sarebbe auspicabile un intervento normativo chiarificatore per dirimere ogni dubbio che certamente può costituire un freno al definitivo decollo del processo telematico.

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