Imposte

Carta e cartone sono speciali solo per le imprese

La nuova definizione di rifiuto urbano si applicherà a partire dal 1° gennaio 2021

di Pasquale Mirto

Il Dlgs 116/20 è destinato a incidere anche sul piano fiscale, sebbene a oggi la disciplina Tari non sia stata modificata. Va premesso che la nuova definizione di rifiuto urbano si applicherà a partire dal 1° gennaio 2021, per quanto previsto dall’articolo 6, comma 5.

La prima rilevante novità è che i Comuni non possono disporre l’assimilazione con proprio regolamento, ma questa è disposta, ma solo per qualità, direttamente dalla legge.

In precedenza, ad esempio, carta e cartone erano rifiuto urbano se prodotti da una famiglia, mentre erano rifiuto speciale se prodotti da un’impresa, anche se il Comune aveva la possibilità di disporne l'assimilazione ai rifiuti urbani. Ora, carta e cartone sono rifiuti urbani anche se prodotti da un’impresa, ad eccezione delle industrie. In generale, tutti i rifiuti delle imprese che sono considerati urbani sono quelli elencati nell'allegato L-quater.

La seconda novità è la soppressione della privativa comunale e le imprese possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani. Questa novità è un vantaggio per le imprese, se si considera che molti Comuni non riconoscevano la riduzione fino al 100% della quota variabile della tariffa in caso di avvio al riciclo di rifiuti speciali assimilati (in molte realtà la riduzione si fermava sotto la soglia del 50%). Di converso, questo potrà determinare un aumento delle tariffe per tutti gli altri contribuenti. Rimane da capire se le imprese che decidono di rivolgersi al privato sono comunque tenute al pagamento della quota fissa, come dovrebbe essere.

La terza novità è che le industrie non producono rifiuti urbani. Infatti, l’allegato L-quinquies riporta 29 categorie di contribuenti, e non le 30 di cui al decreto Ronchi. Manca la categoria 20 “attività industriali con capannoni di produzione”. Siccome il presupposto impositivo della Tari è il possesso o la detenzione di locali e aree suscettibili di produrre rifiuti urbani, le industrie dal 2021 non soddisfano il presupposto impositivo. Rimane da capire come mai la carta e il cartone di tutte le imprese sono rifiuto urbano, mentre solo per le industrie sono rifiuto speciale. In altri termini, si pone il problema dell’assoggettamento dei locali non strettamente funzionali alle lavorazioni industriali, dove si producono rifiuti (esempio carta) considerati urbani per tutte le altre imprese.

Pare evidente che deve essere sfuggito qualcosa al legislatore, perché la definizione di rifiuti speciali dettata dall’articolo 184 del Tua fa presupporre che anche le industrie producono rifiuti urbani. Occorrerà reinserire la categoria 20 nell’allegato L-quinquies, altrimenti l’esclusione delle industrie determinerà un’impennata delle tariffe.

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