Il contribuente nei cui confronti è stato accertato un maggior reddito di partecipazione non ha l’obbligo di riassumere la controversia a seguito del rinvio disposto dalla Cassazione, qualora nel giudizio di legittimità sia stata chiamata in causa soltanto la società, nonostante i ricorsi in origine presentati dalle parti fossero stati processualmente riuniti. Di conseguenza, la mancata riassunzione della lite ad opera del contribuente non determina la definitività dell’originario avviso di accertamento...

Riproduzione riservata Ⓒ