Controlli e liti

Cartelle da controlli automatizzati con termine di decadenza triennale

Cgt Lombardia: la dichiarazione integrativa non sposta in avanti la scadenza per la notifica

di Massimo Romeo

La norma che prevede il termine di decadenza per la notifica al contribuente degli avvisi di accertamento non può essere estesa anche alle cartelle di pagamento emesse a seguito di controllo automatizzato. Per queste ultime, pertanto, continua ad applicarsi il termine triennale di decadenza dovendo essere notificata la cartella non oltre il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Così si pronuncia la Corte di gustizia tributaria di secondo grado della Lombardia con la sentenza 4663 del 24 novembre 2022.

L’agenzia delle Entrate Riscossione (di seguito solo Ader) notificava ad una società, a seguito del controllo automatizzato della dichiarazione, una cartella di pagamento inerente l’anno d’imposta 2014 per omesso versamento di Ires, Iva, ritenute Irpef e relative addizionali. La contribuente impugnava l’atto eccependone, fra l’altro, la decadenza in quanto l’Ader avrebbe dovuto notificare la cartella in questione non oltre il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (ex articolo 25, comma 1, del Dpr 602/1973): il modello Unico afferente il periodo di imposta oggetto del controllo automatizzato era stato presentato nel 2015 mentre la cartella di pagamento era stata notificata nel maggio 2019 e quindi oltre il 31 dicembre del 2018.

Entrambi i giudici, di primo e secondo grado, concludono per l’accoglimento del ricorso originario proposto dalla società respingendo le deduzioni difensive dell’Ufficio. I giudici osservano come il fatto che la società avesse presentato successivamente (2016) una dichiarazione integrativa rispetto a quella del periodo di imposta oggetto di controllo automatizzato (2014) non spostava in avanti i termini di notifica della cartella posto che tale dichiarazione integrativa aveva avuto ad oggetto elementi di reddito che non avevano inciso sulle imposte a ruolo. Inoltre la Corte di merito considera del tutto inconferente il richiamo dell’ufficio all’articolo 1, comma 132, della legge di Stabilità per l’anno 2016 posto che la norma in questione riguarda soltanto i termini di notifica degli avvisi di accertamento e non quelli in tema di notifica delle cartelle emesse a seguito di controllo automatizzato «per le quali continua a doversi applicare il termine triennale di notifica».

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