Adempimenti

Cartelle esattoriali, 90 giorni in più per i versamenti

Il decreto legge fisco-lavoro porta da 60 a 150 i giorni entro cui fare i pagamenti relativi agli avvisi ricevuti dal 1° settembre al 31 dicembre 2021

di Luigi Lovecchio

Ci sono 150 giorni, in luogo degli ordinari 60, per pagare le cartelle ricevute nel periodo dal 1° settembre al 31 dicembre 2021. Il differimento vale ai fini della decorrenza degli interessi di mora e dell’avvio delle procedure di pignoramento, ma non ai fini della proposizione del ricorso. A quest’ultimo scopo, infatti, resta la scadenza di legge di 60 giorni dalla notifica della cartella.

Il decreto legge fiscale approvato venerdì dal Consiglio dei ministri recepisce le indicazioni contenute nella risoluzione votata dal Parlamento martedì scorso, in materia di riscossione.

La questione nasce, come noto, dal fatto che la sospensione dei pagamenti all’agente della riscossione, prevista nell’articolo 68, Dl 18/20, iniziata all’8 marzo 2020, ha avuto fine il 31 agosto 2021. La disciplina della sospensione disponeva, infatti, che durante il periodo di efficacia della stessa all’agente della riscossione fosse impedito di notificare cartelle di pagamento e di avviare azioni di recupero di qualunque genere. Questo significa, in sostanza, che in pendenza di sospensione l’agenzia delle Entrate – Riscossione non poteva, tra l’altro, notificare preavvisi di fermo dei veicoli, ipoteche e atti di pignoramento. Questa situazione di blocco, tuttavia, è terminata alla fine di agosto, con l’effetto che, a partire dal primo settembre scorso, la società pubblica di riscossione ha ripreso le operazioni. La situazione di difficoltà di cittadini e contribuenti tuttavia permane. Per questo motivo, in Parlamento è stata votata e approvata da tutte le forze politiche una risoluzione che impegna il Governo ad adottare alcune misure di tutela dei debitori per fronteggiare la ripartenza delle attività di recupero coattivo.

Tra queste, spicca la disposizione contenuta nell’articolo 2 del decreto legge, secondo cui per tutte le cartelle notificate dal 1° settembre scorso sino alla fine dell’anno, la scadenza per il pagamento, normalmente fissata a 60 giorni dalla notifica, è elevata a 150 giorni dalla notifica stessa. In sostanza, i contribuenti avranno cinque mesi di tempo per provvedere alla corresponsione delle somme dovute. Chi ha già pagato alla data di entrata in vigore del Dl non potrà chiedere alcun rimborso, trattandosi di somme comunque dovute.

Lo schema di decreto legge precisa che tale differimento vale ai fini della decorrenza degli interessi di mora e dell’avvio delle procedure esecutive. Al riguardo, si ricorda che, ai sensi dell’articolo 30, Dpr 602/73, decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella, decorrono gli interessi di mora. Per effetto della norma eccezionale in esame, dunque, gli interessi inizieranno a decorrere solo dopo i cinque mesi dalla notifica. Peraltro, poiché alla data di pubblicazione del Dl non sarà ancora trascorso il termine ordinario di 60 giorni dalla ricezione delle prime cartelle, la novità impatterà favorevolmente anche nei riguardi della totalità dei soggetti già raggiunti dalla ripresa della riscossione. Ai sensi dell’articolo 50, comma 1, Dpr 602/73, inoltre, decorsi inutilmente 60 giorni possono essere avviate le azioni di recupero coattivo (pignoramenti). La proroga a 150 giorni riguarda anche il termine per l’esercizio di tale potere. Di conseguenza, prima di cinque mesi dalla notifica della cartella non potranno neppure partire le azioni esecutive.

Nulla è detto per gli strumenti cautelari (fermo dei veicoli e ipoteca). Deve però ritenersi che, stante la finalità della norma, siano bloccate tutte le attività dell’agente della riscossione sino alla scadenza della proroga di legge. Occorre prestare attenzione al fatto che la proroga non riguarda i termini per ricorrere avverso le cartelle, che restano quindi fermi a 60 giorni dalla notifica.

Si segnala da ultimo che il differimento non opera nei confronti delle ingiunzioni fiscali di pagamento degli enti territoriali (essenzialmente, comuni e regioni). Per queste, quindi, la scadenza di pagamento rimane fissata a 60 giorni dalla ricezione dell’ingiunzione.

La tempistica del decreto legge

• 150 GIORNI

È il nuovo termine per pagare le cartelle notificate dal 1° settembre al 31 dicembre 2021. Il termine di legge ordinario è di 60 giorni dalla notifica. Ne consegue che sia gli interessi di mora che le azioni di recupero coattivo non potranno iniziare prima di 150 giorni

• 60 GIORNI

Il termine per proporre ricorso anche avverso le cartelle notificate nell'ultimo quadrimestre 2021 resta invece fissato in 60 giorni dalla notifica

• 18 RATE NON PAGATE

Per le dilazioni in essere all'8 marzo 2020 la causa di decadenza è fissata in 18 rate non pagate

• 10 RATE NON PAGATE

Per le istanze di dilazione presentate da dopo l'8 marzo 2020 a fine 2021 decadenza con10 rate non pagate

• 5 RATE NON PAGATE

A partire dalle domande di rateazione presentate dall'anno prossimo, torna applicabile la clausola ordinaria di decadenza, rappresentata da 5 rate non pagate

• 31 OTTOBRE 2021

Entro tale data i soggetti con dilazioni pendenti all'8 marzo 2020, che si considerano automaticamente riammessi al piano di rientro iniziale, possono saldare le rate sospese maturate tra l'8 marzo 2020 e il 31 agosto 2021.Tuttavia, poiché la perdita del beneficio del termine consegue solo al mancato versamento di 18 rate complessive, i soggetti potrebbero anche corrispondere, entro la suddetta data, tre rate, incluse quelle di settembre e ottobre, acquisendo così il diritto di proseguire nei pagamenti mensili del piano originario

• 30 NOVEMBRE 2021

Entro tale data vanno versate tutte le rate delle definizioni agevolate con l'agente della riscossione (rottamazione ter e saldo e stralcio), originariamente erano in scadenza nel 2020 e nel 2021, fino alla rata del luglio di quest'anno. Si tratta di una remissione in termini, poiché le scadenze prorogate dal decreto Sostegni bis sono in gran parte già scadute. È ammesso il lieve ritardo rappresentato da cinque giorni di tolleranza rispetto alla scadenza che è stata indicata dalla legge

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