Controlli e liti

Cartelle, notifica inesistente se la Pec della Riscossione non è negli elenchi pubblici

La sentenza 9274/13/2020 della Ctp Roma: l’indirizzo deve essere presente nel Reginde o nell’Ipa

di Filippo Cannizzaro

È giuridicamente inesistente la notifica della cartella di pagamento effettuata dal concessionario della riscossione tramite una casella pec non presente nei pubblici elenchi (Reginde e Ipa). A queste conclusioni è giunta la sentenza 9274/13/2020 della Ctp Roma depositata il 24 novembre 2020 (presidente Maffei, relatore Patrone).

La vicenda

Agenzia Entrate-Riscossione (Ader) notifica a una società nel gennaio 2019 una cartella di pagamento concernente tributi locali (Imu e Ici anni 2010, 2011, 2012) nonché tasse automobilistiche anno 2016 fondata su presupposti accertamenti.

Si oppone la contribuente che contesta la intervenuta decadenza della pretesa impositiva nonché l’inesistenza della cartella per inesistenza della notifica. Nello specifico, la ricorrente deposita copia della notifica avvenuta a mezzo pec ove si evince che la cartella non è riferibile all’Agenzia delle Entrate Riscossione siccome proveniente da una casella pec (notifica.acc.lazio@pec.agenziaentrateriscossione.gov.it) che non è presente nei registri ufficiali Reginde (Registro generale indirizzi elettronici) né tanto meno in quelli delle pubbliche amministrazioni Ipa (Indice pubbliche amministrazioni).

La parte resistente deposita atto di controdeduzioni nel giugno 2019 e chiede il rigetto del ricorso.

La decisione

Il collegio capitolino accoglie la tesi della contribuente. La notifica della cartella è avvenuta tramite l’utilizzo di un indirizzo pec utilizzato non è rinvenibile nei pubblici elenchi Ipa e Reginde.

Per i giudici vale quanto già precisato da altre sentenze di merito nonché dalla Cassazione (pronuncia 17346/2019) a mente della quale «la notificazione può ritenersi valida se eseguita da un indirizzo pec del notificante risultante da pubblici elenchi».

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