Controlli e liti

Cartelle pre-Covid, pignoramento solo dopo l’atto di intimazione

La risposta del Mef al question time: avviso necessario perché è trascorso più di un anno dalla notifica dei ruoli

di Luigi Lovecchio

Prima di emettere gli atti di pignoramento, l’agente della riscossione deve necessariamente notificare l’intimazione di pagamento (articolo 50 del Dpr 602/1973), essendo trascorso più di un anno dall’invio delle cartelle di pagamento, in epoca precedente il periodo di sospensione da Covid.

La precisazione giunge dalla risposta del ministero dell’Economia al question time in commissione Finanze alla Camera (interrogazione del deputato Nunzio Angiola).

Il quesito prende le mosse dalla ripresa delle attività di riscossione coattiva dal 1° settembre scorso, in conseguenza della cessazione della sospensione disposta dall’articolo 68 del Dl 18/2020.

Al riguardo è stato chiesto se, prima di avviare le azioni esecutive, l’agente della riscossione debba comunque notificare l’intimazione a versare entro 5 giorni le somme dovute, prevista dall’articolo 50 del Dpr 602/1973, qualora sia decorso oltre un anno dalla notifica della cartella di pagamento.

Considerato che dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 non poteva essere notificata alcuna cartella, il problema si pone per quelle trasmesse prima dell’8 marzo. Occorreva stabilire se la moratoria delle attività di agenzia delle Entrate – Riscossione (Ader) comportasse, come conseguenza, anche la proroga della decorrenza del termine di un anno.

L’Economia ha ricordato che, in base all’articolo 12 del Dlgs 159/2015, in caso di sospensione dei pagamenti per eventi eccezionali, sono prorogati tutti i termini di decadenza e prescrizione, anche in materia di riscossione, per un periodo corrispondente a quello di sospensione. Tuttavia il termine contenuto nell’articolo 50 del Dpr 602/1973 non può propriamente ritenersi incluso in tale proroga, in ragione della sua specificità. Poiché per tutte le cartelle notificate ante moratoria è decorsa la scadenza dell’anno e tale scadenza non è stata prorogata, l’agente della riscossione, prima di avviare il pignoramento, anche presso terzi, deve necessariamente notificare l’intimazione di pagamento. Un chiarimento che, entro certi limiti, tutela il debitore che non potrà pertanto vedersi raggiunto direttamente da un atto della procedura esecutiva.

Invece non occorre notificare l’intimazione per adottare le misure cautelari del fermo dei veicoli e dell’ipoteca, non essendo strumenti necessariamente preordinati all’esproprio. In tali casi, peraltro, è già disposto l’invio del preavviso di fermo e del preavviso di ipoteca che, di per sé, garantiscono il diritto di informazione preventiva del contribuente nonché l’esercizio dell’eventuale azione giudiziaria.

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