Adempimenti

Cartelle a rate, nel Milleproroghe altra chance per chi ha perso il diritto

Possibilità per chi è decaduto dai piani di dilazione prima dell’8 marzo 2020. La richiesta va presentata entro il 30 aprile

di Luigi Lovecchio

Riaperta fino al 30 aprile 2022 la possibilità di chiedere una nuova dilazione per piani di rientro decaduti all’8 marzo 2020, senza versare in anticipo le quote scadute. È quanto prevede l’articolo 2-ter introdotto in conversione del Dl 228/2021 (decreto Milleproroghe), che, dopo il voto di fiducia, ha ricevuto martedì 22 febbraio il via libera della Camera in prima lettura concon 320 voti a favore, 42 contrari e un astenuto (si veda anche l’articolo «La Camera vota la fiducia al Milleproroghe: le norme fiscali dalle cartelle alla prima casa»). Ora il testo passa all’esame del Senato, dove è calendarizzato in Aula già giovedì 24 febbraio.

Si tratta della riproposizione di una delle agevolazioni previste dalla normativa emergenziale in materia di rateazioni con l’agente della riscossione, scadute a fine dello scorso anno.

In base alla disciplina a regime, contenuta nell’articolo 19 del Dpr 602/1973, in caso di decadenza dalla rateazione, non è più possibile dilazionare nuovamente il debito residuo, se non si paga prima l’intero ammontare delle rate scadute. L’articolo 13-decies del Dl 137/2020 ha “disinnescato” questa regola, con riferimento alle sole dilazioni decadute all’8 marzo 2020, data di entrata in vigore della sospensione dei pagamenti prevista dall’articolo 68 del Dl 18/2020. Allo scopo, occorreva trasmettere la domanda di rateazione entro il 31 dicembre 2021. Ora, la disposizione in corso di approvazione definitiva riapre tale possibilità consentendo la trasmissione della domanda entro la fine del prossimo mese di aprile. In sostanza, i soggetti che si trovano in tale situazione potranno chiedere un nuovo piano di rientro, senza dover previamente pagare le quote scadute in passato.

Va al riguardo segnalato che alle suddette rateazioni si applicherà la regola ordinaria di decadenza, rappresentata dal mancato pagamento di 5 rate complessive, e non quella delle 10 rate non versate, stabilita in via eccezionale dall’articolo 13-decies del Dl 137/2020, sempre per le domande inoltrate entro il 2021. La modifica introdotta con il Milleproroghe, infatti, richiama l’applicazione solo del primo periodo del comma 5 dell’articolo 13-decies, e non l’intero contenuto del comma predetto, che invece disponeva espressamente che i provvedimenti di concessione della rateazione beneficiassero della clausola di decadenza di maggior favore (10 rate non pagate, per l’appunto).

Di conseguenza, anche i piani di rientro in esame, derivanti dalla dilazione dei debiti scaduti all’8 marzo 2020, per quanto non espressamente stabilito, ricadono nella disciplina a regime delineata nell’articolo 19, Dpr 602/1973. Pertanto, la decadenza si verifica con il mancato versamento di 5 rate e si deve dimostrare lo stato di difficoltà del debitore al superamento della soglia di debito complessiva di 60mila euro, in luogo di 100mila euro ammessi fino al 31 dicembre 2021.

Va poi segnalata anche l’approvazione da parte dell’Aula della Camera di un ordine del giorno presentato da Fratelli d’Italia (prima firmataria Meloni) per impegnare il governo a valutare di individuare «modalità di ristrutturazione del debito fiscale e contributivo complessivo, per tutti i contribuenti che per le obiettive difficoltà dovute alla crisi economica non hanno potuto effettuare i relativi versamenti dovuti», consentendo di dilazionare i debiti scaduti al 31 dicembre 2021 con pagamento in almeno 72 rate a partire da giugno.

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