Controlli e liti

Cartelle a rate, più tolleranza per i piani ante pandemia

Sale a 18 mancati pagamenti anche non consecutivi il margine per le dilazioni in corso all’8 marzo 2020<br/>

di Luigi Lovecchio

Rimessione in termini di tutti i soggetti decaduti da una dilazione pendente all’8 marzo 2020 e elevazione a 18 rate non pagate della clausola di decadenza dal piano di rientro, a condizione che il debitore rientri in tale limite entro il 31 ottobre prossimo. Questa è la soluzione adottata dal decreto fiscale per venire incontro alle esigenze dei contribuenti che avevano rateazioni in corso alla data di inizio del periodo di sospensione.

Si tratta peraltro di una soluzione che mira a riequilibrare la situazione rispetto ai soggetti che avevano debiti scaduti all’8 marzo scorso e che oggi possono bloccare le azioni di recupero dell’agente della riscossione proponendo una nuova istanza di dilazione.

L’articolo 68 del Dl 18/2020 ha previsto la sospensione dei pagamenti all’agente della riscossione a partire dall’8 marzo 2020 fino al 31 agosto 2021. Tale moratoria opera con riferimento:

1 alle cartelle di pagamento notificate a ridosso della scadenza dell’8 marzo 2020, per le quali l’ordinario termine di versamento di 60 giorni scade dopo la data in questione;

2 a tutte le rate delle dilazioni con l’agente della riscossione scadenti nel corso del periodo di efficacia della sospensione.

La medesima disposizione di legge, inoltre, stabilisce che le somme sospese devono essere versate, in un’unica soluzione, entro il mese successivo la fine del periodo di moratoria.

Per favorire i debitori, in vista della cessazione della moratoria dei versamenti, è stato inoltre stabilito che per tutte le dilazioni in essere all’8 marzo 2020 e per quelle richieste entro la fine del 2021, la condizione di decadenza dal piano è elevata da 5 rate a 10 rate non pagate.

La norma dell’articolo 68 ha inciso anche sulle azioni di recupero dell’agente della riscossione. E, come confermato dalle Faq prassi di agenzia delle Entrate – Riscossione (Ader), durante il periodo di sospensione è inibita qualsiasi operazioni di recupero coattivo, dalla notifica dei preavvisi di fermo dei veicoli sino agli atti di pignoramento.

Ne consegue che della sospensione hanno beneficiato in concreto non solo i soggetti che avevano in scadenza delle somme da pagare in vigenza della stessa ma anche tutti i debitori che si ritrovavano con debiti scaduti alla data dell’8 marzo 2020.

Entro la fine del mese di settembre, avrebbero dovuto quindi essere effettuati i versamenti delle rate sospese. Le Faq di Agenzia delle Entrate - Riscossione hanno correttamente confermato che i debitori con dilazioni in essere avrebbero potuto limitarsi a pagare un numero di rate tale da restare al di sotto della soglia delle 10 rate non pagate. Pertanto, ipotizzando un soggetto che non avesse corrisposto nessuna delle 18 rate maturate nel periodo di sospensione e che non avesse saltato alcuna delle quote pregresse, questi avrebbe potuto “limitarsi” a pagare, entro lo scorso settembre, un ammontare corrispondente a 9 rate complessive, oltre alla rata di settembre. Senonchè, è evidente che un tale onere non è alla portata di tutti, vista la situazione emergenziale in corso.

Tanto più che i debitori con debiti già scaduti all’8 marzo scorso, oltre a beneficiare del blocco di tutte le operazioni di recupero per 18 mesi, si trovano oggi nella condizione di poter paralizzare le azioni dell’agente della riscossione proponendo una nuova istanza di dilazione, senza alcuna condizione di accesso ad essa. Da qui, la previsione del decreto fiscale.

È stata pertanto elevata a 18 rate non pagate la condizione di decadenza dal piano di rientro, limitatamente alle rateazioni pendenti all’8 marzo 2020, e, nel contempo, sono stati riammessi ope legis al piano di rientro iniziale tutti i debitori decaduti alla data di entrata in vigore del Dl. Si è inoltre disposto che il versamento delle somme sospese debba avvenire entro il 31 ottobre prossimo. In questo modo:

O sono rimessi in termini anche i soggetti che, alla data di pubblicazione del Dl, non avessero versato alcun importo né delle rate sospese né di quella maturata nel mese di settembre scorso;

O i debitori potrebbero anche limitarsi a pagare entro la fine di ottobre tre rate, comprese quelle scadenti a settembre e ottobre 2021, potendo fare affidamento sulla copertura rappresentata dall’ampliamento a 18 rate della causa di decadenza. Una volta ottemperato a tale obbligo, il contribuente avrà maturato il diritto di proseguire nei pagamenti mensili dei piani di rateazione.

La modifica ha pertanto introdotto una differenziazione tra rateazioni in essere all’8 marzo 2020 e rateazioni richieste dopo tale data ed entro la fine del 2021, poiché per queste ultime la condizione di decadenza è rimasta ferma a 10 rate non pagate. Si ricorda altresì che, a legislazione vigente, a decorrere dalle domande presentate dal 1° gennaio 2022 si dovrebbe ritornare alla norma a regime che sancisce la decadenza con l’omissione di 5 rate complessive.

La norma in commento fa inoltre salvo tutto ciò che è accaduto nel periodo dal 1° ottobre scorso alla data di entrata in vigore del Dl, compresi gli interessi di mora inclusi nei versamenti effettuati prima dell’efficacia del provvedimento legislativo.

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