Adempimenti

Cartelle a rate, termini riaperti non per tutti

Dilazioni post 8 marzo 2020 senza rimessione nei termini entro la fine di ottobre

di Luigi Lovecchio

I soggetti con dilazioni concesse dopo l’8 marzo 2020 e durante il periodo di sospensione all’articolo 68 del Dl 18/2020 avrebbero dovuto versare le somme sospese entro lo scorso mese di settembre, e non possono quindi fruire della rimessione in termini a fine ottobre. Entro il 31 ottobre prossimo, il debitore con piano pendente all’8 marzo 2020 deve versare un numero di rate tale che gli consenta di restare al di sotto delle 18 rate complessivamente non pagate. Per le cartelle notificate dal primo settembre al 31 dicembre 2021, prima di 150 giorni dalla notifica, agenzia delle Entrate – Riscossione (Ader) non può effettuare alcuna attività di recupero del debito.

Sono alcuni dei chiarimenti contenuti nelle Faq diramate da Ader sulle novità introdotte con il Dl 146/2021 (pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» di giovedì 21 ottobre e in vigore da venerdì 22 ottobre).

In base all’articolo 3 del Dl 146/2021, tutti i debitori con piani di rientro in corso all’8 marzo 2020, decaduti alla data del 22 ottobre, sono di diritto riammessi alla rateazione. Inoltre, con riferimento agli stessi soggetti, si prevede che le somme sospese debbano essere pagate entro il 31 ottobre prossimo, tenendo conto del fatto che la nuova causa di decadenza dal beneficio del termine è elevata a 18 rate non pagate. Le Faq confermano, in proposito, che il debitore potrà, pertanto, corrispondere entro fine mese un importo corrispondente ad un numero di quote tale da consentire di rispettare il nuovo limite decadenziale. Se si tiene conto che le rate ordinariamente in scadenza nei mesi di settembre e ottobre 2021 devono essere pagate, ipotizzando un soggetto che non abbia versato nulla nel corso del periodo di sospensione e che non abbia quote scadute prima dell’8 marzo 2020, ciò significa che al 31 ottobre sarà sufficiente versare un ammontare pari a tre rate. In questo modo, infatti, si sarà rispettato il tetto delle 18 rate complessivamente non pagate e si avrà diritto a proseguire i versamenti mensili a partire da novembre.

Per le istanze di rateazione trasmesse oltre l’8 marzo 2020 e fino al 31 dicembre 2021, invece, la soglia resta ferma a 10 rate non pagate. Una cattiva notizia arriva per i contribuenti che hanno richiesto la dilazione dopo l’8 marzo 2020 e che avevano rate in scadenza durante la fase di moratoria (periodo dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021). Le Faq evidenziano che questi avrebbero dovuto pagare le somme sospese entro lo scorso mese di settembre, pur considerando il limite delle 10 rate non versate.

Con riguardo alle cartelle notificate nell’ultimo quadrimestre del 2021, l’agente della riscossione conferma che prima di 150 giorni dalla notifica non si «potrà dare corso all’attività di recupero del debito». Per l’ampiezza dell’espressione, si deve ritenere che sono preclusi non solo i pignoramenti ma anche fermi e ipoteche.

Da ultimo, viene segnalato che a fine novembre si concentrano tutte le scadenze della rottamazione ter, sia per le rate 2020 che per quelle maturate fino a luglio di quest’anno.

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