Adempimenti

Cartelle, rateizzazioni anche per debiti separati

Con il correttivo approvato al Dl Aiuti la decadenza non travolge gli altri carichi. Per ciascuna istanza domanda in forma libera fino a 120mila euro

di Luigi Lovecchio

Le nuove istanze di dilazione non devono necessariamente riguardare la totalità dei carichi affidati all’agente della riscossione ma possono avere ad oggetto, separatamente, le singole partite a ruolo. Pertanto, la decadenza da uno dei piani di rientro non pregiudica né la conservazione degli altri né la possibilità di chiedere una nuova rateazione per carichi diversi da quelli decaduti. Il limite di debito, sempre riferito a ciascuna istanza, al di sotto del quale non occorre dimostrare lo stato di difficoltà del debitore è raddoppiato, da 60mila a 120mila euro. La causa di decadenza dal piano passa da 5 a 8 rate non pagate. Inoltre, chi decade dalla rateazione non può in alcun caso dilazionare nuovamente il debito scaduto. Sono le novità apportate nell’emendamento approvato in sede di conversione in legge del decreto Aiuti (Dl 50/2022) dalle commissioni Bilancio e Finanze della Camera.

La prima modifica riguarda la possibilità di parcellizzare il debito da rateizzare. Allo stato attuale, quando il debitore presenta domanda di dilazione, l’agente della riscossione verifica il totale del debito a ruolo e predispone il piano di rientro per l’intera somma. Non è ammessa, in linea di principio, la possibilità di dilazionare solo alcuni dei carichi scaduti. Ugualmente, in presenza di una dilazione pregressa decaduta, se il debitore riceve una nuova cartella di pagamento e ne richiede la rateazione, lo stesso si vede rigettare la domanda, a meno che non provveda al saldo di tutto lo scaduto.

Con l’emendamento, si mira invece a consentire la proposizione di istanze autonome, con riferimento a ciascun carico o partita di ruolo. Così, ad esempio, il limite di debito al di sotto del quale il debitore è libero di scegliere la durata del piano, senza dover allegare nulla, è previsto che sia raddoppiato a 120mila euro. Il nuovo tetto deve essere confrontato con ciascuna istanza, senza dover necessariamente sommare la totalità dei carichi affidati. Pertanto, se ci sono 4 carichi diversi da 100mila euro ognuno, sarà possibile proporre 4 distinte istanze, avvalendosi per la totalità di queste dell’esonero dall’onere di documentare lo stato di difficoltà. Considerazioni analoghe valgono a proposito della nuova condizione di decadenza, che è elevata da 5 a 8 rate non pagate. È infatti precisato che il venir meno del beneficio del termine per uno dei piani di rientro non impedisce di chiedere la rateazione per partite diverse da quelle decadute. Allo stesso tempo si prevede, però, che una volta decaduti da una dilazione, il debito residuo non possa mai più essere rateizzato. A legislazione vigente, invece, si è riammessi al piano di rientro decaduto versando per intero le rate pregresse.

Le nuove regole si applicheranno solo a partire dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto Aiuti. Per raccordare il passaggio tra vecchia e nuova disciplina, si prevede che, con riferimento alle istanze già presentate, resti fermo il principio secondo cui, in caso di decadenza dalla rateazione, è sempre possibile dilazionare nuovamente il debito se si pagano integralmente le quote scadute. In tale eventualità, la nuova istanza sarà gestita con le clausole sopra illustrate.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©