Controlli e liti

Cartelle, saldo e stralcio per il debito Iva della Srl estinta chiesto all’ex socio

La sentenza 1772/2/21 della Ctp Catania: sì all’agevolazione dopo l’attribuzione del debito in virtù del meccanismo successorio

Saldo e stralcio anche per il debito Iva della Srl cancellata e attribuito all’ex socio persona fisica nella sua qualità di coobbligato in possesso dei requisiti previsti dalla legge. Qualora l’amministrazione attribuisca i debiti fiscali del sodalizio alla persona fisica titolare di quota, in virtù del meccanismo successorio a seguito dell’estinzione della società, questi può avvalersi dell’agevolazione. Così la sentenza 1772/2/2021 della Ctp Catania (presidente e relatore Vinci).

La vicenda

Una Srl è destinataria di una cartella di pagamento riportane l’iscrizione a ruolo per Iva anno 2015. La società non paga il debito e si estingue nel 2017. Successivamente il concessionario notifica all’ex socia il debito del sodalizio ritenendola coobbligata in solido. Il contribuente, avendo i requisiti previsti dai commi 184 e 185 dell’articolo 1 della legge 145 del 2018 (saldo e stralcio), presenta richiesta di estinzione del debito al concessionario della riscossione.

Ma quest’ultimo, da una parte, respinge la richiesta dell’ex socio, e, dall’altra, la converte in rottamazione-ter prevista dal Dl 119/2018. Ciò perché il saldo e stralcio è rivolto solo ai debiti delle persone fisiche, mentre il debito Iva, cui è chiamato a rispondere l’ex socio, è un debito sorto in capo alla società, ragione per cui non può avvalersi di tale agevolazione.

La contribuente non ci sta ed impugna il diniego del concessionario con ricorso introduttivo depositato nel gennaio 2020. Il debito cui è chiamata a rispondere è in ogni caso intestata all’ex socio quale persona fisica, quindi è definibile in via agevolata.

La decisione

I giudici etnei sposano la tesi della contribuente e accolgono il ricorso introduttivo. Il legislatore non ha escluso l’agevolazione per il debito della persona fisica chiamata a rispondere quale coobbligata del debito della società cancellata. Tale debito è oramai «personale» e, quindi, l’ex socio, avendone i requisiti, può sicuramente beneficiare della definizione.

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