Adempimenti

Cartelle, si paga entro il 2 novembre per salvare le dilazioni pre-Covid

Chance per i debitori decaduti dai piani pendenti all’8 marzo 2020

di Luigi Lovecchio

Il 2 novembre (essendo il 31 ottobre e il primo novembre festivi) devono essere pagate le somme maturate nel periodo di sospensione dei pagamenti all’agente della riscossione, al fine di acquisire il diritto a conservare il piano di dilazione in essere all’8 marzo 2020. Allo scopo, occorre versare almeno un importo corrispondente ad un numero di rate tali da restare al di sotto delle 18 rate complessive non versate.

L’articolo 3 del Dl 146/2021 ha previsto condizioni di favore nei confronti dei debitori di agenzia delle Entrate – Riscossione (Ader) per i quali erano pendenti rateazioni alla data dell’8 marzo 2020 (data di entrata in vigore dell’articolo 68 del Dl 18/2020). In proposito, si ricorda che la sospensione dei pagamenti ha interessato l’arco temporale dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, per un numero complessivo di mesi, includendo anche marzo dell’anno scorso, pari a 18.

Tali soggetti, in forza della disposizione originaria, avrebbero dovuto versare gli importi sospesi, entro la fine del mese di settembre. Tuttavia, poiché la disciplina vigente prima dell’emanazione del Dl 146/2021 stabiliva che, per tutte le rateazioni pendenti all’8 marzo 2020 nonché per quelle richieste entro la fine del 2021, la causa di decadenza dal beneficio del termine è elevata a 10 rate non pagate, i debitori avrebbero potuto “limitarsi” a pagare entro settembre scorso un numero di rate tale da restare al di sotto di tale soglia.

Esemplificando, qualora il debitore non avesse saltato alcuna rata prima dell’8 marzo 2020 e non avesse corrisposto nulla nel periodo di sospensione, egli avrebbe dovuto versare 9 rate pregresse entro la fine del mese scorso, oltre alla rata di settembre – in quanto successiva alla moratoria.

In tal modo, si sarebbe potuto proseguire nei pagamenti mensili del piano originario. Per venire incontro alle esigenze dei contribuenti che si sarebbero trovati comunque in difficoltà nel saldare le 9 rate, il Dl 146/2021 è intervenuto con plurime innovazioni.

In primo luogo, si è stabilito che tutti i debitori che, al 22 ottobre 2021, erano decaduti dai piani pendenti all’8 marzo 2020 sono di diritto riammessi ai piani medesimi. Inoltre, è stato disposto che il pagamento delle somme sospese debba avvenire entro il 2 novembre. Da ultimo, è previsto che per le medesime dilazioni – e cioè quelle in essere all’8 marzo 2020 – la condizione di decadenza dal beneficio del termine sia elevata a 18 rate non pagate. Dal combinato di queste misure, si ricava che i soggetti interessati potranno pagare entro il 2 novembre un importo che consenta di rispettare tale nuova soglia di tolleranza. Riprendendo l’esempio fatto prima, ciò significa che sarà sufficiente che il contribuente paghi una somma pari a 3 rate complessive, considerando anche le rate di settembre e ottobre 2021 che sono fuori della sospensione, per ottenere il diritto a proseguire nei versamenti mensili del piano originario a partire da novembre.

Occorre prestare attenzione al fatto che invece, per le rateazioni chieste dopo l’8 marzo 2020 e fino al 31 dicembre 2021, la condizione di decadenza resta fissata a 10 rate non pagate. A decorrere dalle istanze trasmesse dall’anno prossimo, a legislazione vigente, si ritorna al tetto delle 5 rate non pagate.

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