Imposte

Case antisismiche, un modello B vecchio non intacca il superbonus

Per l’acquisto di questi immobili non è necessario asseverare la congruità delle spese effettuate

di Giuseppe Latour

Gli acquirenti di case antisismiche possono beneficiare del superbonus anche in presenza di un’asseverazione predisposta con il vecchio modello B. Ma solo per le spese che ricadano nell’arco temporale di vigenza dell’agevolazione. Il chiarimento è arrivato con la risposta a interpello n. 697/2021 dell’agenzia delle Entrate, pubblicata l’11 ottobre.

Il caso riguarda un contribuente che, insieme alla moglie, ha acquistato l’immobile in questione da una società di costruzioni. Questa società aveva predisposto l’asseverazione secondo il modello allegato B nella versione precedente le modifiche apportate dal Dm n.329 del 2020. Bisogna, infatti, ricordare che, dopo l’approvazione del decreto Rilancio, il modello B (che serve per asseverare la sicurezza sismica degli edifici) è stato aggiornato, «al fine di prevedere anche la dichiarazione relativa alla congruità delle spese prevista dall’articolo 119 del decreto Rilancio».

I contribuenti hanno pagato il saldo a febbraio 2021 e l’anticipo ad agosto 2019. Ora si chiedono se, per la prima cifra, possano accedere al superbonus del 110%, pur in presenza di un’asseverazione nel frattempo non più in vigore.

Secondo l’interpello, l’istante può tranquillamente esercitare l’opzione per lo sconto in fattura e, a questo scopo, «non sarà necessario attestare la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Pertanto, non sarà necessario predisporre una nuova asseverazione secondo il modello approvato» con il decreto n. 329 del 2020. Per l’acquisto di case antisismiche, infatti, il riferimento è la cifra indicata nel rogito e non quella delle spese effettuate. Non serve, quindi, verificare la congruità delle spese.

Bisogna, però, ovviamente considerare le date. La detrazione spetta, infatti, «in misura del 110 % in relazione alle somme corrisposte a saldo, sostenute in data 11 febbraio 2021, mentre in relazione alle altre somme sostenute prima del 1° luglio 2020», bisognerà utilizzare detrazioni differenti.

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