I pagamenti in favore della società controllante non configurano il reato di bancarotta e possono essere ricondotti all’operatività del contratto di cash pooling, a condizione che i rapporti giuridici ed economici interni al gruppo siano opportunamente formalizzati e puntualmente regolamentati. Ciò comporta che i consigli di amministrazione delle società interessate abbiano deliberato il contenuto dell’accordo, definendone l’oggetto, la durata, i limiti di indebitamento, le aliquote relative agli...

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