Cash pooling e cancellazione dei crediti, la revisione degli Oic 14 e 15
L'organismo italiano di contabilità ha reso noti i 16 principi contabili revisionati per aiutare professionisti e imprese nella redazione dei documenti di contabilità.
La revisione effettuata permette di adeguare i principi contabili nazionali alla moderna prassi determinando così nuove linee direttrici per i bilanci relativi al 2014.
Un esempio in tal senso è dato dall'Oic 14 "Disponibilità liquide" il quale prevede - nella nuova versione - che nel bilancio delle singole società partecipanti al cash pooling la quota di pertinenza di ciascuna società del saldo del conto corrente comune si classifica tra i crediti o i debiti verso la società gestrice, e che nel bilancio della società gestrice del fondo comune, la classificazione del suo saldo è simmetrica rispetto a quanto rilevato dalle altre società partecipanti al cash pooling.
Più precisamente, il cash pooling configura quel meccanismo mediante il quale - in alcuni gruppi societari - la gestione delle risorse finanziarie viene accentrata al fine di un ottimizzazione delle stesse. In tali casi un unico soggetto giuridico (solitamente la società capogruppo o una società finanziaria del gruppo) gestisce la liquidità per conto delle altre società del gruppo mediante un pool account (o conto corrente comune) sul quale sono riversate le disponibilità liquide (per disponibilità liquide s'intendono ai sensi dell'art. 2424 c.c.: depositi bancari e postali, assegni, denaro e valori in cassa) di ciascuna società aderente al cash pooling.
Nel bilancio delle società partecipanti al cash pooling, la liquidità versata nel conto corrente comune rappresenterà un credito verso la società che amministra il conto corrente comune mentre i prelevamenti dal pool account costituiranno un debito verso il medesimo soggetto. Tali crediti e debiti verso la società gestrice -a seconda del tipo di situazione giuridica soggettiva creatasi tra società partecipante e società capogruppo - verranno classificati secondo le modalità previste dagli Oic 15 "Crediti" e Oic 19 "Debiti". Occorre ricordare che ai sensi del n. 22-bis dell'art. 2427 c.c., la nota integrativa dovrà indicare l'utilizzo di eventuali sistemi di cash pooling e comunque, se rilevante, ogni tipo di rapporto ove sono coinvolte imprese controllate, collegate, controllanti e quelle sottoposte al controllo di quest'ultime nonché se diverse, imprese che rientrano sotto la stessa attività di direzione e coordinamento.
Il pacchetto dei 16 principi si aggiunge agli Oic 15,20 e 21, revisionati in Luglio.
L'Oic 15 relativo ai Crediti - nella sua nuova versione - prevede una sezione dedicata alla cancellazione dei crediti nella quale si propone un modello contabile basato sul trasferimento dei rischi. Rispetto al precedente Oic 15, che consentiva comunque la cancellazione di un credito dal bilancio a seguito di un'operazione di cessione, la nuova versione consente la cancellazione solo nel caso del trasferimento di tutti i rischi connessi al credito oggetto di smobilizzo. Pertanto, in un'operazione di cessione del credito, le società potranno cancellare lo stesso dal bilancio solo quando la titolarità dei diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito verrà trasferita e con essa verranno trasferiti sostanzialmente tutti i rischi inerenti. Ai fini della valutazione del trasferimento dei rischi, si dovrà tenere conto delle clausole contrattuali inerenti all'operazione di cessione. Basti pensare - a titolo meramente esemplificativo - agli obblighi di riacquisto al verificarsi di determinati eventi. Quando il credito verrà cancellato dal bilancio - sulla base delle condizioni suddette - si registrerà una perdita da cessione da iscrivere nella voce B14 del conto economico e pari alla differenza tra corrispettivo e valore di rilevazione del credito (dato dal valore nominale del credito iscritto nell'attivo al netto delle perdite accantonate al fondo svalutazione crediti). Invece, quando l'operazione di cessione del credito non comporta la sua cancellazione dal bilancio perché la società non ha trasferito sostanzialmente tutti i rischi, il credito rimarrà assoggettato alle regole generali di valutazione previste dall'Oic 15. Inoltre, qualora a seguito della cessione siano trasferiti i rischi inerenti il credito ma rimangono in capo al cedente alcuni rischi minimali, potrà essere necessario, se ricorrono le condizioni previste dall'Oic 31 "Fondi per rischi ed oneri e trattamento di fine rapporto", effettuare un apposito accantonamento. Nei conti d'ordine si darà evidenza dei rischi a cui la società continua ad essere esposta, successivamente all'operazione di cessione, che non si sono tradotti in un apposito accantonamento ai sensi dell'Oic 31.