Professione

Cassa commercialisti, dati dei redditi per le eccedenze contributive entro il 1° dicembre

Attivo il servizio Pce 2022. Possibile rateizzare il versamento: prima o unica scadenza entro il 20 dicembre

di Federico Gavioli

È attivo il servizio Pce 2022 per la comunicazione dei dati reddituali ai fini del calcolo delle eccedenze contributive dovute dal dottore commercialista iscritto alla cassa, da effettuare entro il 1° dicembre 2022. La Cassa dei dottori commercialisti con un comunicato pubblicato sul proprio sito il 21 ottobre 2022, ha portato a conoscenza degli iscritti che è già possibile procedere a inserire i dati relativi al 2021. Tale possibilità è consentita fino al 1° dicembre 2022.

I soggetti obbligati

Sono obbligati all’invio telematico tutti i dottori commercialisti che, nel corso del 2021 anche se per breve periodo, siano stati iscritti all’Albo ed abbiano esercitato la professione (requisito identificabile dal possesso della posizione Iva in forma individuale e/o associata e/o come socio di società tra professionisti), senza alcuna esclusione.

Invio della comunicazione

La comunicazione è effettuata solo mediante invio telematico attraverso il servizio Pce. Le comunicazioni inviate con modalità non telematiche sono considerate omesse a tutti gli effetti e questo porterà all’applicazione di sanzioni, riducibili con la regolarizzazione spontanea.

Per eseguire l’adempimento è necessaria la preventiva adesione al servizio Pce sul sito internet della Cassa www.cnpadc.it (servizi online) mediante il codice Pin rilasciato all’iscritto. Se non si è in possesso del codice Pin, è opportuno richiederlo tempestivamente attraverso il sito della Cassa di previdenza, utilizzando la procedura disponibile nei servizi online «Richiesta Pin», per riceverlo in tempo utile per eseguire la comunicazione entro il 1° dicembre 2022.

I dati da indicare per i redditi

Nell’apposito quadro di compilazione che appare collegandosi al sito della Cassa, nei dati dichiarativi relativi al reddito netto professionale occorre indicare, anche da parte di coloro che sono esonerati dall’obbligo di iscrizione, il reddito netto professionale effettivamente dichiarato nel 2021; in caso di reddito negativo occorre indicare «zero». Per reddito netto professionale si intende quello definito dal vigente articolo 53 del Dpr 917/86, relativo all’attività di dottore commercialista.

I contribuenti minimi devono indicare il dato di cui al quadro LM6 della sezione I, o di cui al quadro LM34, della sezione II, P del quadro LM , della dichiarazione dei redditi 2022, periodo di imposta 2021.

Nel caso di svolgimento dell’attività professionale in tutto o in parte in studio e/o mediante società tra professionisti (Stp) il dato deve essere comprensivo della quota del reddito netto (o della perdita) prodotto dall’associazione/società, di pertinenza dell’associato in base alla percentuale di partecipazione agli utili.

Modalità di pagamento e possibilità di rateizzazione

Il servizio Pce 2022 consente di scegliere di pagare le eccedenze contributive tramite PagoPa, Mav o addebito diretto in conto corrente mediante Sdd, in unica soluzione oppure in 2, 3 o 4 rate. La data di versamento della prima rata/rata unica delle eccedenze contributive è il 20 dicembre 2022.

I documenti di pagamento PagoPa/Mav potranno essere generati, a partire dal 6 dicembre 2022 tramite il servizio online Ppc, e potranno essere pagati anche con la carta di credito dottori commercialisti mediante il servizio Mcc.

Il comunicato della Cassa ricorda, infine, che tutti gli iscritti non pensionati possono valutare gli effetti della scelta dell’aliquota del contributo soggettivo tra il 12% e il 100% del reddito netto professionale sulla futura pensione, utilizzando il servizio Pes.

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