Adempimenti

Cassa integrazione light per chi ha esaurito le 18 settimane-covid

La circolare 84/2020 dell’Inps: chi continua a soffrire per l'emergenza sanitaria può accedere alla Cigo ma con meno controlli

di Enzo De Fusco

Le aziende che hanno esaurito le 18 settimane di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa con causale «Covid-19 nazionale», salvo proroghe, potranno fare ricorso alla cassa integrazione prevista dalla norma generale ma con modalità light. La novità è contenuta nella circolare 84/2020 in cui l’Inps fa il punto della situazione sulla cassa integrazione ordinaria e sul Fis (Fondo di integrazione salariale) con causale Covid prendendo però posizione per la prima volta sugli scenari futuri.

La circolare spiega che in generale i datori di lavoro che nell’anno 2020 utilizzano la cassa per l’emergenza sanitaria possono presentare domanda di concessione del trattamento Cigo o Fis con causale «Covid-19 nazionale», per una durata di 9 settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori 5 settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiamo interamente fruito il periodo precedentemente concesso di 9 settimane. È inoltre possibile usufruire di ulteriori 4 settimane per periodi anche antecedenti al 1° settembre 2020 per i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito delle 14 settimane precedentemente concesse.

Per le aziende che hanno unità produttive situate nei Comuni della zona rossa, e per le imprese collocate al di fuori dei predetti Comuni ma con lavoratori residenti o domiciliati nei Comuni medesimi, le ulteriori 4 settimane potranno essere richieste dai datori di lavoro che abbiamo interamente fruito delle precedenti 27 settimane (13 + 14 ) entro il 31 agosto, pertanto ad esse spettano tutele per una durata massima complessiva di 31 settimane (13 + 14 + 4).

La necessità di fruire interamente dei periodi precedenti prima di accedere alle ulteriori 5 e 4 settimane nasce da una specifica richiesta della Ragioneria con l’obiettivo di monitorare la spesa prima di concedere nuove settimane di tutela. Ma su questo punto la direzione generale dell’Inps ha da tempo ben chiaro un problema che si potrebbe porre nelle prossime settimane e sul quale la circolare non prende posizione. Infatti, molte imprese virtuose che in questi mesi hanno fatto un utilizzo contenuto di cassa integrazione (alternandola a ferie e strumenti di flessibilità contrattuali) non riusciranno a consumare le 14 settimane con il paradosso che, almeno sul piano letterale della norma, non potrebbero accedere alle ulteriori 4 settimane previste dal 1° settembre.

Tuttavia, una soluzione sembra esserci poiché a ben vedere le aziende che non consumano le 14 settimane entro il 31 agosto decadono dalla possibilità di utilizzare il periodo residuo. In considerazione delle finalità della norma che sono ricognitive della spesa pubblica, l’impossibilità di utilizzare i periodi residui, equipara queste aziende a quelle che hanno consumato l’intero periodo. Una volta esaurito tutte le settimane a disposizione, l’Inps precisa che l’azienda può chiedere la cassa ordinaria ma deve essere riconducibile a una delle causali individuate dal decreto n. 95442/2016.

Secondo la circolare, è in ogni caso possibile accedere alle integrazioni salariali ordinarie per mancanza di materie prime o di commesse, anche quando il determinarsi di dette causali sia riconducibile ai perduranti effetti dell’emergenza epidemiologica. In questo caso però, si applicano i limiti previsti dal Dlgs 148/2015 compreso l’obbligo di versamento della contribuzione addizionale (esclusi gli eventi oggettivamente non evitabili).

L’Inps spiega che tenuto conto del carattere eccezionale della situazione in atto, qualora l’azienda evidenzi il nesso di causalità tra l’emergenza sanitaria e la causale invocata (circostanza non difficile), la valutazione istruttoria «non deve contemplare la verifica della sussistenza dei requisiti della transitorietà dell’evento e della non imputabilità dello stesso al datore di lavoro e ai lavoratori».

Infine, risultano accoglibili le domande di integrazione salariale per le quali la sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa avviene per effetto dell’ordine dell’autorità.

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