Cassazione, stop ai depositi tributari fino al 15 aprile
Ammessi solo gl iatti relativi a procedimenti civili e penali non rinviabili
In Cassazione si depositano solo gli atti relativi ai procedimenti civili e penali non sospesi, tra i quali non rientrano quelli in materia di tributaria. A chiarirlo, una disposizione del primo presidente della Cassazione di ieri (numero 648). Il decreto chiarisce che la cancelleria centrale civile riceverà in deposito da oggi (26/3) e fino al 15 aprile, salvo proroghe, solo gli atti afferenti i procedimenti civili non sospesi di cui all’articolo 83, comma3, lettera a del Dl 18/20. Si tratta, per lo più, di procedimenti relativi a minori, obbligazioni alimentari; cautelari sulla tutela di diritti fondamentali della persona; adozione, in determinati casi, di provvedimenti in materia di tutela, amministrazione di sostegno, interdizione, inabilitazione, adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari e così via. Analoghe limitazioni riguardano, in buona sostanza, anche le cancellerie delle sezioni civili dove le richieste di deposito e di consultazione dei fascicoli devono essere inviate via mail. Ne consegue che tutti gli altri procedimenti beneficiano della sospensione dei termini dal 9 marzo fino al 15 aprile (38 giorni). Vi rientrano tutti gli adempimenti relativi a detti procedimenti, tra i quali, la notifica del ricorso o del controricorso, così come il deposito del fascicolo presso la Suprema corte.
È evidente che si tratta di termini sospesi stante l’ampia portata dell’articolo 83, comma 2, del Dl 18/20. Quindi ad esempio, per le controversie di natura tributaria, quindi, la sospensione opera non solo per l’eventuale notifica del ricorso o del controricorso alla controparte, ma anche per la successiva costituzione con deposito del fascicolo presso la Cassazione, ove il ricorso o il controricorso siano già stati notificati (prima o immediatamente dopo l’inizio del periodo di sospensione). Tale conclusione è oggi ancor più evidente alla luce della disposizione del Primo Presidente il quale, molto opportunamente, ha previsto la ricezione dei soli atti relativi ai procedimenti non sospesi. Per completezza, va detto che il decreto esorta i difensori a privilegiare l’invio per posta dei ricorsi e dei controricorsi secondo le modalità stabilite dall'articolo 134 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile. Anche tale condivisibile – e opportuno – auspicio, verosimilmente va riferito ai soli procedimenti non sospesi di cui si è detto in precedenza onde evitare un intasamento presso la cancelleria della Suprema corte. Se così non fosse, infatti, ci si recherebbe presso gli uffici postali (uscendo dalle proprie abitazioni), ancorché per motivi professionali, ma per compiere atti non urgenti e rinviabili.