In materia di previdenza obbligatoria – nel caso quella gestita dalla Cassa dei commercialisti - la prescrizione quinquennale (art 2948, n. 4, c.c. e art. 129 del r.d.l. n. 1827 del 1935) richiede la liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere posto a disposizione dell’assicurato. Ragion per cui ove sia contestato l’ammontare del trattamento pensionistico, il diritto alla riliquidazione degli importi è soggetto alla ordinaria prescrizione decennale (art. 2946 c.c.). Lo ha stabilito la ...
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