Professione

Casse professionali, i vecchi investimenti senza esenzione

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di Vitaliano D’Angerio e Federica Micardi

Gli investimenti in economia reale effettuati dalle Casse di previdenza e dai fondi di previdenza complementare prima del 1° gennaio 2017 non accedono all’esenzione sui rendimenti introdotta dalla legge di bilancio dell’anno incorso (legge 232 dell’11 dicembre 2016).

È quanto sostiene l’agenzia delle Entrate nella risposta a un interpello presentato a maggio da Inarcassa, l’ente di previdenza di ingegneri e architetti.

La legge 232 ha previsto, in particolare, che chi investe fino al 5% dell’attivo patrimoniale in economia reale può ottenere l’esenzione d’imposta per i redditi maturati su questi investimenti. In merito Inarcassa, che in questi ultimi anni ha investito in economia domestica e ad oggi vi impiega il 7,12% del proprio patrimonio, ha chiesto se i redditi maturati dal primo gennaio 2017 su investimenti effettuati prima di tale data potevano rientrare nel beneficio.

L’Agenzia delle Entrate boccia le richieste di Inarcassa su quasi tutta la linea, attenendosi in maniera esclusiva al periodo temporale. Per le Entrate sono investimenti qualificati in economia reale soltanto quelli effettuati dalla Cassa dopo il primo gennaio 2017. Niente retroattività dunque come richiesto da Inarcassa e come emerge chiaramente dalla risposta dell’Agenzia all’interpello dove si legge “restando non agevolabili gli investimenti effettuati in periodi d’imposta precedenti”. Unica apertura è sugli investimenti in Oicr (fondi e Sicav): “Ai fini dell’agevolazione in esame, l’investimento in quote di Oicr, rileva anche nel caso in cui sia stato effettuato in anni antecedenti all’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2017, limitatamente ai richiami avvenuti successivamente in tale data”. L’impegno a investire nel fondo quindi può essere stato preso in epoca antecedente al primo gennaio 2017 ma, al fine dell’agevolazione, vale il momento dell’effettivo versamento.

Della necessità di investire in economia reale tra gli enti di previdenza privati si parla da tempo, e i tentativi passati di stimolare questo tipo di impieghi attraverso la leva fiscale sono stati fallimentari. Il messaggio però è comunque stato recepito e alcuni enti hanno cominciato a guardare con più attenzione al sistema Italia cercando dove investire. Una “sensibilità” che non viene premiata dalla risposta delle Entrate, che ritiene legittima l’applicazione del beneficio fiscale per i nuovi investimenti (o esborsi nel caso degli Oicr) ma non per stabilizzare investimenti già effettuati. Che era poi l’interpretazione data da Inarcassa e suffragata dal fatto che l’incentivo si perde in caso di disinvestimento prima che siano trascorsi almeno cinque anni

L’obiettivo della norma, infatti, è quello di indirizzare le risorse finanziarie verso l’economia reale nel lungo periodo, da qui il limite temporale.

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