Catasto, il classamento in A/1 non può essere automatico
Le ordinanze 22899 e 22900 della Cassazione: va fatto riferimento alle condizioni obiettive di un edificio
L’attribuzione del classamento fiscale nella categoria A/1 di un edificio non è automatico, ma deve fare riferimento alle condizioni obiettive di un edificio. È la conclusione di due ordinanze della Cassazione (22900 e 22899 del 2021) che hanno rigettato, condannandola al pagamento delle spese processuali, due ricorsi dell’agenzia delle Entrate.
I casi riguardavano due ricorsi proposti dai proprietari di immobili avverso due avvisi di accertamento che avevano attributo agli edifici la classe A/1, anziché A/2. In primo e in secondo grado i giudici tributari accoglievano i ricorsi dei contribuenti e annullava gli avvisi.
L’agenzia delle Entrate ricorreva in Cassazione sviluppando tre motivi. Il primo era la nullità della sentenza di secondo grado per la sua omessa motivazione, poiché aveva richiamato quella di primo grado, senza sviluppare un giudizio autonomo. Il secondo motivo si basava su di un errore della sentenza di appello poiché la stessa indicava la violazione dell’articolo 7 del Rdl 625/1939, anziché dell’articolo 17 del Rdl 625/1939. Il terzo motivo si riferiva alla violazione del Dpr 1142/1949 e del Dm 28/98, poiché l’Agenzia affermava la correttezza del suo classamento, in quanto aveva attributo la classe A/1 dopo avere fatto operato un raffronto con le unità immobiliari similari in tale categoria e che, a tal riguardo, sulla valutazione non incideva il degrado dell’immobile riferibile al proprietario.
La Cassazione rigettava i tre motivi di ricorso, poiché la sentenza di appello era stata ben motivata ed era stata redatta dopo avere esaminato le censure dell’Ufficio e le modifiche intervenute nell’immobile nel corso degli anni rispetto all’originaria attribuzione della categoria A/1 , negli anni Cinquanta, e l’attuale attribuzione della classe A/2. La sentenza affermava che l’immobile non aveva la qualità di lusso, poiché aveva una superficie inferiore a 80 metri quadrati, aveva delle carenze nei sistemi di sicurezza, nel risparmio energetico e nella fornitura di acqua calda, non disponeva di un’area verde condominiale e di un garage personale.
Per la Cassazione tale accertamento era una motivazione valida e autonoma rispetto a quella della sentenza di primo grado. Neppure era rilevante l’errore nell’indicazione del testo normativo, in quanto la sentenza di appello riportava, nella sua motivazione, il corretto riferimento all’articolo 17 del Rdl 625/1939. Tale norma, inoltre, consente di modificare la categoria catastale originariamente attribuita ad un immobile, laddove consente la variazione delle annotazioni del nuovo catasto edilizio urbano quando avvengano delle mutazioni nella persona del proprietario o del titolare dei diritti reali sull’immobile, o del bene per quanto riguarda l’attribuzione della categoria e della classe. Le tariffe possono essere riviste in sede delle verificazioni periodiche o delle circostanze di carattere generale o locale.
La Suprema corte afferma che le condizioni degli immobili sono soggette a cambiamenti in relazione al trascorrere del tempo ed al mutamento delle loro situazioni complessive. Il giudice di legittimità richiama una sua precedente sentenza (930/1980) la quale stabiliva che l’imposta sul reddito dei fabbricati, con riferimento a quelli di lusso, la cui costruzione sia iniziata dopo il 29 maggio 1946, ha per oggetto il reddito delle singole unità immobiliari e non il fabbricato nel suo insieme.
Pertanto, la Cassazione ha sostenuto che il classamento degli edifici deve essere riferito ad ogni singola unità immobiliare e non al fabbricato in cui la stessa si trova.