Imposte

Cedolare anche per la locazione dei negozi ma solo per i contratti firmati nel 2019

immagine non disponibile

di Michele Brusaterra

Cedolare secca al 21 per cento anche per la locazione di negozi, ma solo per i contratti stipulati nel 2019.

La legge di bilancio per il 2019, n. 145 del 30 dicembre 2018, interviene anche sulla cedolare secca, ampliandone, di fatto, la sua portata, anche se a tempo determinato.

Per quanto riguarda gli immobili per cui può essere esercitata l’opzione per la tassazione "sostitutiva" attraverso la cedolare secca, la norma stabilisce, a regime e prima dell’intervento della citata legge di bilancio, che si debba trattare di immobili solo ad uso abitativo. Si tratta, quindi, dei fabbricati accatastati nella categoria catastale "A", fatta esclusione della categoria "A10", e che vengano locati per finalità abitative, incluse le relative pertinenze.

La già richiamata legge di bilancio per il 2019 è, però, intervenuta proprio sull’ambito di applicazione della cedolare secca, stabilendo, al comma 59 dell’articolo 1, che il canone di locazione derivante da contratti stipulati per la locazione di unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1, ossia "negozi e botteghe", può essere assoggettato al regime della cedolare secca con l’aliquota del 21 per cento.

Restando fermo l’ambito soggettivo, ossia che il locatore debba possedere l’immobile non in regime d’impresa, la norma, che apre così l’imposizione sostitutiva anche a tale categoria di fabbricati, pone delle ben precise condizioni. Innanzitutto, essa è applicabile ai negozi di superficie non superiore a 600 metri quadri, escluse le pertinenze, ma include anche queste ultime qualora siano locate congiuntamente al negozio.

La seconda condizione riguarda l’ambito temporale di applicazione della nuova normativa: essa si riferisce, infatti, ai canoni di locazione derivanti da contratti stipulati nell’anno 2019, sempre che, alla data del 15 ottobre 2018, non risulti in corso un contratto di locazione non scaduto tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, successivamente coinvolti nel contratto stipulato nel 2019, e che tale contratto non risulti interrotto anticipatamente rispetto alla naturale scadenza.

Si tratta, dunque, di una clausola antiabuso, volta ad evitare che locatore e locatario si siano accordati o si accordino per l’interruzione anticipata del contratto in corso alla data indicata dalla norma, ossia al 15 ottobre 2018, al fine di porre in essere un nuovo contratto che possa rientrare nel regime agevolato.

Volendo ragionare al contrario, se un contratto di locazione di un negozio – categoria catastale C/1 – risulta essere naturalmente scaduto prima del 15 ottobre 2018, ovvero se un contratto di locazione scade naturalmente dopo tale data e prima del 31 dicembre 2019, il locatore può accedere alla cedolare secca, ancorché il locatario sia il medesimo del precedente contratto, sempre che, naturalmente, il nuovo contratto di locazione sia stipulato nel corso dell’anno 2019.

La norma, infatti, prescrive letteralmente che la cedolare secca può essere applicata, facoltativamente, in sostituzione della tassazione ordinaria, per i «contratti stipulati nell’anno 2019» e non dall’anno 2019.

Per ulteriori approfondimenti vai alla sezione «Circolari 24» del Quotidiano del Fisco

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©