Cedolare per i negozi, opzione esercitabile anche nei rinnovi annuali
Per i negozi è possibile optare per la cedolare secca anche in occasione della scadenza annuale del contratto, purché questo sia stato stipulato nel 2019.
È questa l’interpretazione che si ritiene corretta della nuova norma, introdotta dalla legge di bilancio per 2019 al comma 59 dell’art. 1, che prevede l’estensione della cedolare secca anche ai contratti di locazione aventi ad oggetto unità immobiliari accatastate nella categoria catastale C/1, "negozi e botteghe".
Sebbene la nuova norma, per poter esercitare l’opzione, parli di contratti "stipulati nell’anno 2019", visto che l’opzione per la cedolare secca può essere esercitata anche in occasiono del rinnovo delle annualità successive alla prima, si ritiene di poter giungere alla conclusione che è sufficiente che il contratto di locazione del negozio sia stipulato nel 2019, come dispone la norma, ma che, una volta rispettata tale condizione, l’opzione per la cedolare possa essere esercitata anche nelle annualità successive, ove il locatore lo ritenga più conveniente ed opportuno.
Il provvedimento del 7 aprile 2011, con riferimento alla cedolare abitativa, dispone, infatti, al punto 1.4, che «Il mancato esercizio dell’opzione nella prima annualità del contratto non preclude la possibilità di opzione per le annualità successive nel termine per il versamento dell’imposta di registro».
Con riferimento sempre ai predetti negozi, la prima condizione posta dalla norma è che gli stessi non siano di superficie superiore a 600 metri quadri, nel computo dei quali non vanno ricomprese le pertinenze. Con riferimento a queste ultime, invece, la relazione illustrativa alla legge di bilancio per il 2019, evidenzia che la norma, nella sua generica formulazione, si riferisce alle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, senza, però, indicarne un numero massimo.
Facendo riferimento a quanto già chiarito dall’agenzia delle Entrate attraverso la circolare n. 26/E/2011, non vi è un limite massimo di pertinenze, ma è necessario che esse siano legate da un effettivo rapporto di pertinenzialità con il fabbricato di cui sono al servizio ossia, nella nuova fattispecie, del negozio.
Un ulteriore importante chiarimento, fornito attraverso il citato documento di prassi, riguarda l’effettivo censimento del fabbricato nella categoria catastale C/1 al fine di poter sfruttare la cedolare secca. Non risulta rilevante, difatti, che venga utilizzato come negozio un fabbricato censito in una diversa categoria catastale.
Ricordando, infine, che in presenza di più negozi locati attraverso un unico contratto, il locatore può optare, o meno, separatamente per ciascuno di essi per la cedolare secca e che, in caso di determinazione di unico canone di locazione, esso va attribuito alla singola unità immobiliare in proporzione al rapporto tra singola rendita catastale e totale delle rendite delle unità immobiliari coinvolte, si fa presente che la legge di bilancio 2019 ha innalzato, a partire dal 2020, la misura dell’acconto complessivamente dovuto per l’anno d’imposta in corso: si passerà dall’attuale 95 per cento al 100 per cento.
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