Cedolare secca, acconto al 60% anche per i soggetti Isa
Non inciderà sul calcolo degli acconti della cedolare secca la modifica, introdotta dal decreto legge 124/2019, delle percentuali di ripartizione in due rate degli acconti dell’Irpef, dell’Ires e dell’Irap (due rate del 50% e non più una del 40% e l’altra del 60%), per i contribuenti soggetti agli Isa, in quanto l’imposta piatta segue solo le scadenze di versamento dell’Irpef e non anche le percentuali di ripartizione dell’acconto in due rate.
Acconti Irpef, Ires e Irap
L’articolo 58 del decreto legge 124/2019 ha previsto che dal 27 ottobre 2019 le due rate degli acconti dell’Irpef, dell’Ires e dell’Irap devono essere calcolate non più nella misura del 40% la prima rata e del 60% la seconda, ma nella misura del 50% ciascuna. La novità, però, non si applica per tutti i contribuenti, ma solo per i soggetti che contemporaneamente dichiarano ricavi o compensi non superiori a 5.164.569 euro ed «esercitano attività economiche, per le quali sono stati approvati» gli Isa. Inoltre, si applica anche ai soci o associati di società, associazioni professionali e imprese familiari o coniugali, interessate agli Isa (articolo 12-quinquies, commi 3 e 4, del decreto legge 30 aprile 2019 n. 34).
Minimi e forfettari
La modifica della ripartizione degli acconti in due rate di pari importo dovrebbe valere per tutti i soggetti che «esercitano attività economiche, per le quali sono stati approvati» gli Isa, a prescindere «dal fatto che gli stessi applichino o meno gli Isa». Quest’ultima precisazione è contenuta nella risoluzione 28 giugno 2019 n. 64/E, relativamente alla proroga della scadenza delle imposte dal 30 giugno al 30 settembre 2019 e, grazie a questa, è stato prorogato il termine di pagamento anche per i minimi, per i forfettari e in generale per tutti i contribuenti che determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfettari o che «dichiarano altre cause di esclusione dagli Isa». Considerando che si tratta di un’interpretazione che riguarda la norma da prendere a riferimento per individuare i soggetti per i quali si modificano le percentuali di ripartizione delle due rate degli acconti, dovrebbe valere anche a questi ultimi fini. Pertanto, anche i minimi e i forfettari dovrebbero applicare la nuova modalità di calcolo delle due rate dell’acconto, pari al 50% ciascuna. Si auspica, però, una conferma in tal senso, da parte dell’agenzia delle Entrate.
Acconto della cedolare secca
Secondo la norma istitutiva della cedolare secca, le date di versamento, in acconto (con due rate) e in saldo, sono le stesse di quelle previste per l’Irpef (articolo 3, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23). Non si applicano, invece, le stesse regole relativamente alla percentuale complessiva dell’acconto dovuto. Per la cedolare secca, infatti, l’intero acconto da calcolare deve essere pari al 95% (100% dal 2021) dell’imposta relativa al periodo precedente (metodo storico) ovvero dell’imposta che si prevede dovuta per il periodo in corso (previsionale). L’articolo 3, comma 4, quarto periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 (che stabilisce la percentuale del 95%), infatti, prevale sugli articoli 11, comma 18, del decreto legge 28 giugno 2013 n. 76, e 1, comma 1, della legge 23 marzo 1977 n. 97, relativi all’Irpef (acconto del 100%).
Per il 2019, quindi, il 95% va calcolato sull’importo dell’imposta dovuta per il 2018 (indicata, per il modello Reddito PF 2019, relativo al 2018, nel rigo LC1, colonna 5, «differenza»).
Nel rigo LC2, «acconto cedolare secca locazioni per l’anno 2019», poi, vanno riportati, se dovuti, gli importi delle due rate degli acconti dovuti per la cedolare secca per l’anno 2019.
Ma anche per il calcolo della ripartizione dell’acconto dovuto tra le due rate del 30 giugno (quest’anno sposato al 30 settembre 2019) e del 30 novembre (quest’anno prorogato al 2 dicembre 2019, perché un sabato) vi sono delle regole ad hoc per la cedolare secca. Infatti, l’articolo 7 del provvedimento 7 aprile 2011 (che prevede per la cedolare secca la prima rata del 40% e la seconda del 60%) non è influenzato dall’articolo 12-quinquies, commi 3 e 4, del decreto legge 30 aprile 2019 n. 34, relativo all’Irpef dei soggetti Isa, il quale prevede due rate di egual misura per i contribuenti interessati agli Isa.
Per la cedolare secca di tutti i contribuenti (Isa o meno), quindi, l’acconto dovuto per il 2019, se di importo pari o superiore a 257,52 euro, continua a essere versato in due rate (30 settembre e 2 dicembre 2019), di cui la prima pari al 40% e la seconda del 60%.