Imposte

Cedolare secca quando l’inquilino è un’impresa: un’altra pronuncia pro contribuente

La Ctp Firenze ammette la tassa piatta anche se la casa è locata a una società, ma sul punto le Entrate continuano a sostenere la propria tesi e ci sono anche sentenze pro Fisco

di Cristiano Dell'Oste

Sì alla cedolare secca sugli affitti quando l’inquilino è un’impresa. La Commissione tributaria provinciale di Firenze arricchisce il catalogo delle pronunce pro contribuente su una questione che fa litigare Fisco e locatori da ormai 11 anni.

Con la sentenza 20/2/2022 del 7 gennaio scorso (relatore D’Auria, presidente Bocciolini) i giudici fiorentini hanno annullato l’accertamento con cui le Entrate avevano recuperato in tassazione ordinaria 37.200 euro di canone percepito da un contribuente persona fisica per l’annualità 2016 e tassato con la cedolare al 21 per cento. L’avviso dell’Agenzia si basava sul fatto che la locazione – pur riguardando un appartamento – era stata stipulata con una Srl che agisce nell’esercizio dell’attività d’impresa.

Di solito questo tipo di accertamenti contesta innanzitutto il mancato versamento dell’imposta di registro. In questo caso, invece, il Fisco si è mosso ad alcuni anni di distanza (il contratto risale al 2010) e ha tentato di recuperare anche l’Irpef e le addizionali.

Pro e contro la cedolare

Le tesi in campo non sono nuove. Le Entrate, fin dalla circolare 26/E/2011, affermano che la cedolare è vietata quando l’inquilino è un’impresa. Lo si ricaverebbe dal fatto che la norma istitutiva della tassa piatta (articolo 3 del Dlgs 23/2011) la esclude per le «locazioni di unità immobiliari ad uso abitativo effettuate nell’esercizio di una attività d’impresa, o di arti e professioni» (comma 6).

Questa tesi sarebbe confermata anche da un altro passaggio della norma sulla cedolare: il comma 6-bis, aggiunto nel 2014 per consentire di applicare la tassa piatta quando l’inquilino è una cooperativa edilizia per la locazione o un ente senza scopo di lucro che poi subloca le case agli studenti. Dal momento che la legge ha dovuto ammettere espressamente questi soggetti – è la linea del Fisco – vuol dire che le imprese sono escluse.

Sono gli stessi argomenti che le Entrate avevano suggerito agli uffici periferici sul finire del 2020 (si veda l’articolo di Luigi Lovecchio «Cedolare quando l’inquilino è un imprenditore: l’Agenzia va avanti nelle liti in attesa della Cassazione» su NT+ Fisco).

I giudici fiorentini bocciano duramente l’interpretazione delle Entrate, perché «del tutto arbitraria» e «liberticida». Semplicemente, la normativa sulla cedolare non fissa alcun requisito a proposito dell’inquilino: è solo il locatore a non dover esercitare attività d’impresa. Quanto all’argomento riferito alle cooperative e agli enti senza scopo di lucro, questi enti, secondo i giudici, sono «in una posizione analoga a quella del locatore ed è per questo che si è resa necessaria la norma, altrimenti non avrebbero potuto accedere alla agevolazione fiscale, stante lo sbarramento del comma 6, che non distingue in relazione alla natura dell’ente».

I precedenti di segno contrario

La pronuncia è in linea con i precedenti 383/18 e 432/19 della stessa Ctp Firenze, ma su questo argomento si è stratificata nel tempo una ricchissima giurisprudenza, in larga parte favorevole al contribuente, ma anche pro Fisco. Tra le sentenze che ammettono la cedolare quando l’inquilino è un’impresa ricordiamo la Ctr Lazio 1425/2021, la Ctr Emilia Romagna 1236/7/2019, la Ctr Lombardia 754/19/2017. A favore del Fisco, invece, la Ctr Lombardia 208/04/20 e 3079/3/18, la Ctr Veneto 443/09/2019.

Probabilmente è anche per questa divergenza di orientamenti che – nel caso specifico – i giudici fiorentini hanno compensato le spese del giudizio, anche se la pronuncia fa riferimento soltanto alla «questione di diritto interpretativa affrontata». Resta in ogni caso l’impressione che la questione rimarrà aperta finché sul punto non si formerà un consolidato orientamento di Cassazione.

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