Centri storici e superbonus, altro sì agli interventi chirurgici di messa in sicurezza
L’agenzia delle Entrate con la risposta a interpello 630/2021 conferma i criteri che facilitano questi interventi
Nei centri storici non è necessaria la messa in sicurezza antisismica degli interi aggregati edilizi. Si può procedere con interventi chirurgici, limitati, purché la loro efficacia sia asseverata da un tecnico.
Il principio, già affermato di recente in diverse occasioni (tra cui nella risposta a interpello 598/2021), è stato ribadito dall’agenzia delle Entrate con la risposta 630/2021.
Il caso analizzato dall’Agenzia riguarda un immobile collocato in un centro storico, che fa parte di un aggregato edilizio più ampio. Il contribuente, comproprietario del fabbricato, ha intenzione di avviare un intervento di consolidamento sismico.
Chiede, allora, se sia possibile accedere al superbonus, «sebbene gli interventi siano limitati alla singola unità strutturale come definita dalle Ntc 2018 e non vengano eseguiti sulla base di un “progetto unitario”, che coinvolga tutti gli edifici contigui all’immobile». Quindi, si chiede se è possibile intervenire in maniera chirurgica solo su una porzione di edificio.
La questione riprende altre risposte delle ultime settimane che, in sostanza, affermano un principio: gli interventi, per accedere alle agevolazioni, possono essere limitati a singole unità strutturali e non riguardare necessariamente nella loro interezza aggregati edilizi complessi, tipici delle aree più vecchie delle città.
Un principio che richiama in causa il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che ha spiegato in diversi pareri come il riferimento della legge a progetti unitari possa essere inteso come limitato al concetto di singola unità strutturale, una volta individuata, e non necessariamente all’intero aggregato edilizio, tipico dei centri storici. In altre parole, l’intervento chirurgico è possibile anche nei centri storici e può essere incentivato con il superbonus.
L’interpello 630 ribadisce questa impostazione e cita anche le ultime pronunce del Consiglio superiore, come la nota del 2 febbraio del 2021. E spiega che «spetterà al professionista incaricato valutare, sulla base dei chiarimenti forniti dalla Commissione consultiva per il monitoraggio dell’applicazione del Dm 28 febbraio 2017, n. 58, e delle linee guida ad esso allegate, se gli interventi antisismici prospettati possiedano i requisiti per essere considerati “interventi di riparazioni o locali”, l’individuazione di una “unità strutturale” secondo le Ntc 2018 ed ogni valutazione in merito alla possibilità di redigere progetti di intervento su una porzione di edificio in autonomia rispetto all’edificio considerato nella sua interezza».