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Certificazione unica, il bollo riaddebitato dal professionista forfettario entra nel compenso

Dal modello 2023, nel caso di fatture di importo superiore a 77,47 euro l’imposta di bollo costituisce ricavo o compenso ed è imponibile ai fini delle imposte dirette

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di Fabio Giordano, comitato tecnico AssoSoftware

Con provvedimento del direttore dell’agenzia delle entrate del 17 gennaio 2023 (protocollo 14392/2023), sono stati approvati il modello di Certificazione Unica “CU 2023”, relativa all’anno 2022, le istruzioni di compilazione e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica. A seguire è stato pubblicato il software di controllo, versione 1.0.0 del 7 febbraio 2023.

Per quanto riguarda il quadro di lavoro autonomo, sul quale ci concentreremo in questo breve approfondimento, le uniche novità sono le seguenti:

• nella sezione Dati fiscali, al punto 6 “Codice”, è stato aggiunto il nuovo codice «15 - nel caso di somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (90% dell’ammontare erogato), relative ai compensi percepiti dai docenti e ricercatori rientrati in Italia prima del 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime previsto dall’articolo 44 del Dl 78 del 31 maggio 2010, che hanno esercitato l’opzione di cui al provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate del 31 marzo 2022»;

• nella sezione Dati previdenziali, al punto 33 è stato aggiunto il nuovo codice «R - Medico della continuità assistenziale a tempo determinato».

In riferimento al quadro di lavoro autonomo, vi è inoltre un’importante novità che riguarda la sua compilazione in relazione ai percipienti che hanno adottato il regime forfettario (articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 190/2014). L’agenzia delle Entrate, infatti, con la risposta 428/2022 del 12 agosto 2022, aveva fornito il proprio parere relativamente alle modalità di addebito in fattura dell’imposta di bollo da parte dei contribuenti che aderiscono al regime forfettario, chiarendo che nella fattispecie l’imposta di bollo di 2 euro evidenziata nelle fatture emesse da tali contribuenti, quando la somma in essa indicata è superiore a 77,47 euro, costituisce ricavo o compenso ed è quindi imponibile ai fini delle imposte dirette. Il parere delle Entrate si fondava sull’assunto che, poiché i contribuenti in regime forfettario non addebitano l’Iva in rivalsa, le fatture da essi emesse sono soggette all’imposta di bollo sin dall’origine, ossia al momento della loro formazione. Ne consegue che, poiché l’obbligo di apporre il bollo sulla fattura è a carico del soggetto che la emette, l’obbligo di corrispondere la predetta imposta di bollo è in via principale a carico del soggetto medesimo, nonostante non venga meno la solidarietà del debito tra il prestatore che emette la fattura e il committente (articolo 22, del Dpr 642/1972), per effetto della quale il primo ha la facoltà di chiedere al secondo il rimborso dell’imposta, con riaddebito della stessa in fattura. Tuttavia - come ha chiarito l'agenzia delle Entrate - in tale ipotesi il riaddebito al cliente dell’imposta di bollo rende la stessa parte integrante del suo compenso, con la conseguenza che esso risulta assimilato ai ricavi e concorre alla determinazione forfettaria del reddito, nonché al computo del limite dei 65/85 mila euro.

Il risvolto pratico, lato cessionario/committente che deve compilare la CU 2023 è che, qualora la prestazione sia stata resa da un professionista che abbia riaddebitato il bollo, anche la Certificazione Unica dovrà riportare il bollo insieme al compenso con il codice 24 (punto 6) e la CU non dovrà quindi più essere predisposta su due pagine con i codici 24 del compenso e 22 del bollo, come invece era stato lo scorso anno.Tutto ciò comporta che, qualora il sostituto d’imposta abbia registrato nella propria contabilità fatture di acquisto relative a percipienti professionisti (parcelle) che operano in regime forfettario e abbia provveduto alla suddivisione tra importo del compenso e importo del bollo, inserendo quest’ultimo tra le somme non soggette, in fase di predisposizione della CU 2023 il bollo dovrà essere accorpato al compenso e dovrà essere utilizzato il solo codice 24. Le modalità con cui tale operazione viene effettuata dai gestionali potranno essere diverse e le software house forniranno tutte le necessarie indicazioni operative ai propri clienti per gestire tali situazioni.

I software gestionali sono già quasi tutti disponibili per gestire la CU 2023 e poter effettuare l’invio telematico entro il termine del 16 marzo 2023, per le fattispecie reddituali e contributive che prevedono tale termine.