Adempimenti

Certificazione unica, la chance delle correzioni senza sanzioni

C’è tempo fino al 6 aprile. L’omesso invio entro i termini può comportare invece solo una riduzione a 1/3 della sanzione se si invia il modello entro 60 giorni dalla scadenza (31 maggio)

Certificazione unica 2021 con correzioni gratuite in caso di errori se regolarizzata entro il prossimo 6 aprile (lunedì 5 aprile, infatti, è festivo). L’omesso invio entro i termini può comportare invece solo una riduzione a 1/3 della sanzione laddove si provveda ad inviare le Certificazione unica entro 60 giorni dalla scadenza (31 maggio 2021).

Superato il termine, prorogato quest’anno al 31 marzo dal decreto Sostegni, in caso di errato o mancato invio delle Certificazione unica 2021 restano a favore del contribuente alcune vie di uscita che gli possono consentire di ovviare ad eventuali omissioni od errori con una mitigazione delle sanzioni che varia in relazione alle tempistiche entro le quali il sostituto si adopererà per sistemare gli errori.

Al di fuori delle specifiche ipotesi dio correzione spontanea con riduzione delle sanzioni previste dalla norma è invece preclusa la possibilità di avvalersi dell’istituto del ravvedimento secondo quella che è un’opinabile interpretazione dell’agenzia delle Entrate (circolare 6/E/2015).

Le regole generali

Nel contesto generale, va sempre ricordato che le certificazioni uniche dei lavoratori autonomi possono essere inviate entro il termine di scadenza del modello 770/2021 ovvero il prossimo 31 ottobre.

La scadenza del 31 marzo riguarda, perentoriamente solo le certificazioni riferite a soggetti settetrentisti (non titolari di partita Iva). Resta ferma, inoltre, la scadenza unica per la consegna al sostituito, fissata al 31 marzo anche per le cu contenenti redditi esenti o non interessati dalla dichiarazione precompilata.

Dal 1° gennaio 2016 è stato modificato il regime sanzionatorio in caso di omesso, tardivo o errato invio della certificazione. La norma di riferimento è l’articolo 21 del Dlgs 158/2015 che ha introdotto nell’ambito dell’articolo 4, comma 6-quinquies, del Dpr 322/1998, nuovi limiti alle soglie sanzionatorie in materia di Certificazione unica. In particolare si prevede:

• un limite massimo di sanzione fissato a 50mila euro per sostituto d’imposta per ogni certificazione omessa, tardiva o errata, oltre alla previsione sanzionatoria minima di 100 euro;

• che la sanzione venga ridotta a un terzo con un massimo di 20mila euro nel caso di invio entro 60 giorni dal termine.

In pratica è prevista una sanzione pari a 100 euro per ogni certificazione omessa, tardiva o errata che scende a 33,33 euro per ogni certificazione trasmessa e poi corretta nuovamente entro 60 giorni. Per poter godere della riduzione di un terzo della sanzione base, bisognerà inviare quindi una nuova Certificazione unica entro la data del 31 maggio 2021.

Correzioni entro il 6 aprile

Per quanto previsto dal comma 6-quinquies dell’articolo 4 del Dpr 322/98 inoltre, nei casi di errata trasmissione della certificazione, la sanzione non si applica se la trasmissione della corretta certificazione è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza. Laddove il contribuente, dopo l’invio della certificazione, si accorgesse di errori potrebbe quindi entro il prossimo 6 aprile (lunedì 5 aprile è, infatti, un giorno festivo) per procedere a un nuovo invio della Certificazione senza dover corrispondere alcuna sanzione.

Va precisato al riguardo che l’esenzione è limitata al caso di correzione di Certificazione unica regolarmente inviate nei termini, mentre non è possibile avvalersi dell’esimente in questione laddove il soggetto si sia dimenticato di inviare la Certificazione unica e quindi la stessa risulti omessa.

Per poter procedere alla sostituzione di una Certificazione errata, si dovrà procedere ad un nuovo invio barrando la casella «Sostituzione» posta nel frontespizio riportando il protocollo telematico in questo caso la nuova certificazione sostituisce integralmente la precedente.

Analogamente in caso di invio regolare, ma con scarto del file da parte del sistema dell’agenzia delle Entrate sarà possibile procedere ad un nuovo invio entro 5 giorni che decorrono dalla data contenuta nella comunicazione di scarto ricevuta.

Qualora il sostituto d’imposta avesse già consegnato la certificazione al sostituito, e avesse provveduto poi, oltre il termine previsto all’invio telematico del modulo sostitutivo, dovrà sempre comunicare quanto avvenuto al sostituito. Nella certificazione sostitutiva rilasciata dovrà essere, infatti, specificato nello spazio annotazioni che se il contribuente intende avvalersi della dichiarazione precompilata fornita dall’agenzia delle Entrate dovrà procedere sulla base delle nuova certificazione a modificare il contenuto della stessa.

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