Adempimenti

Certificazione unica e Cig con clausola di salvaguardia

Le Entrate: obbligo per tutti in caso di ammortizzatori e congedi Covid nel 2020. Per gli intermediari rettifiche complicate a ridosso del 31 marzo

di Barbara Massara

La sezione della Cu dedicata alla clausola di salvaguardia va sempre compilata in presenza di ammortizzatori sociali e congedo Covid fruiti nel 2020. A poco più di una settimana dal 31 marzo, nuovo termine prorogato per la consegna e trasmissione della Certificazione unica, le Entrate forniscono questa precisazione all’interno delle Faq pubblicate sul loro sito.

La precisazione coglie di sorpresa aziende, consulenti e software house, posto che dalle istruzioni ministeriali non si evinceva tale obbligo. La logica portava a ritenere che per coloro che avessero un’imposta capiente, cioè superiore a zero al netto delle detrazioni di lavoro, dal momento che non c’era stata la necessità di ricorrere all’applicazione della clausola di salvaguardia di cui all’articolo 128 del Dl n. 34/2020, il sostituto non dovesse esporre i relativi dati nella Cu.

L’Agenzia a pochi giorni dalla scadenza e a flussi già in buona parte trasmessi, attraverso una Faq fornisce invece una diversa indicazione sulla base del presupposto che anche la clausola di salvaguardia concorre alla riliquidazione dell’Irpef in sede di dichiarazione dei redditi. Posto che se un sostituto ha emesso una Cu con imposta capiente e con conseguente riconoscimento del trattamento integrativo e del bonus Renzi non ha applicato la clausola, e quindi ha correttamente operato, la necessità di compilare i campi 478-480 potrebbe forse sopravvenire laddove sia stato l’Inps a non trattenere Irpef e quindi a non aver riconosciute le corrispondenti misure del cuneo fiscale. E i dati retributivi, sebbene da sempre presenti nel flusso Uniemens (retribuzione teorica), devono comunque provenire dal sostituto/datore.

In un’altra faq l’Amministrazione chiarisce che il punto 479, relativo al reddito erogato, va compilato anche in caso di pagamento diretto della Cig, ma solo se anche il datore abbia erogato un reddito e quindi riportando solo il reddito dallo stesso pagato nell’intero anno 2020 (già indicato nei punti 1 e/o 2 della certificazione).

Infine, con riferimento al punto 480, riservato all’indicazione del reddito contrattuale, viene chiarito che si tratta del reddito teorico che il dipendente avrebbe percepito in assenza di sospensione per cig o congedo con causale Covid-19, senza pertanto includere quanto erogato dall’Inps.

È difficilmente immaginabile che aziende e consulenti possano in pochi giorni rettificare e rinviare i flussi, posto che le procedure informatiche hanno funzionato in modo difforme dalle recenti indicazioni. Proprio in questi giorni i Caf, o i dipendenti che si sono avvalsi degli stessi, stanno chiedendo al sostituto di rettificare la Cu laddove la somma dei giorni di detrazioni esposti nella certificazione del datore di lavoro e in quella dell’Inps non corrispondano a 365 (ovviamente in presenza di rapporto durato l’intero anno).

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