Adempimenti

Certificazione unica per l’ammortizzatore pagato dal fondo

Interpello 47: la Cu va emessa anche per gli ex dipendenti che hanno ricevuto l’assegno ordinario

di Barbara Massara

Anche sulle somme erogate dopo la cessazione del rapporto di lavoro a titolo di cassa integrazione a carico del fondo di solidarietà di settore, l’ex datore di lavoro è obbligato ad assolvere tutti gli obblighi propri del sostituto d’imposta. Lo chiarisce l’agenzia delle Entrate nell’interpello 47/2021.

Il caso sottoposto al parere dell’amministrazione finanziaria è quello di un’azienda che, nel corso del 2020, a fronte della sospensione dell’attività ha ricevuto dal fondo di solidarietà di settore l’importo dell’assegno ordinario, al fine di erogarlo ai singoli dipendenti interessati, alcuni dei quali, prima della liquidazione hanno concluso il rapporto di lavoro.

Nei confronti di questi ex dipendenti l’istante ritiene di non rivestire qualifica di sostituto d’imposta e quindi di non dover effettuare alcuna ritenuta nonché di emettere la certificazione unica, in quanto il rapporto di lavoro è cessato prima dell’effettiva erogazione della somma e perché l’importo è stato erogato per conto del fondo di solidarietà. Ne consegue, secondo la società, che l’obbligo di calcolare e versare le imposte deve essere assunto dai soggetti interessati esclusivamente in sede di dichiarazione dei redditi.

L’amministrazione finanziaria ha risposto in modo non favorevole alla soluzione proposta, richiamando tutti i principi di carattere generale che informano il reddito di lavoro dipendente in base all’articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, nonché i correlati obblighi di sostituzione d’imposta disciplinati dall’articolo 23 del Dpr 600/1973.

In primo luogo, l’Agenzia chiarisce che le somme in oggetto sono comunque riconducibili al rapporto di lavoro intercorso, cioè erogate «in relazione a quest’ultimo», così come prevede l’articolo 51, comma 1, del Tuir, e conseguentemente si qualificano come redditi di lavoro dipendente. Non rileva a tale fine che l’erogazione avvenga dopo la cessazione del rapporto di lavoro, in quanto comunque quell’erogazione trova la sua origine e giustificazione nel rapporto, in assenza del quale non avrebbe mai avuto luogo.

Sotto il profilo degli obblighi di sostituzione, l’amministrazione ribadisce che il soggetto obbligato è quello che materialmente eroga al percipiente la somma, anche se terzo, come era stato confermato nella circolare 34/2013 in relazione ai premi erogati dagli sponsor ai membri della squadra, in quanto oggettivamente riconducibili al rapporto di lavoro.

Sulla base di tali considerazioni, l’Agenzia conferma che il datore di lavoro, con riferimento alle somme erogate agli ex dipendenti a titolo di indennità di cassa integrazione, in precedenza ricevute dal fondo di solidarietà competente, è obbligato a effettuare e versare la ritenuta di lavoro dipendente secondo l’articolo 23 del Dpr 600/1973, nonché a certificare tali somme nella certificazione unica e a dichiarare le relative ritenute all’interno del 770.

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