Adempimenti

Certificazioni uniche per 2015, 2016 e 2017: omissioni o errori possono ancora evitare le sanzioni

Con la conversione del Milleproroghe la trasmissione entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di invio del modello consente di evitare penalità

di Federico Gavioli

La tardiva o errata trasmissione della certificazione unica relativa ai periodi d’imposta 2015, 2016 e 2017 non è sanzionata se la trasmissione è effettuata entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello previsto per l’invio del modello. A prevederlo è il comma 5-bis dell’articolo 3 introdotto in conversione del Dl 228/2021 (decreto Milleproroghe).

Le sanzioni a regime

I sostituti d’imposta utilizzano la certificazione unica, per attestare i redditi di lavoro dipendente e assimilati, i redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché i corrispettivi derivanti dai contratti di locazioni brevi. La certificazione unica va rilasciata al percettore delle somme, utilizzando il modello sintetico entro il 16 marzo dell'anno successivo. Sempre entro il 16 marzo deve essere effettuata in via telematica la trasmissione all’agenzia delle Entrate, utilizzando il modello ordinario.

Sono altresì trasmessi, nello stesso termine del 16 marzo, in via telematica gli ulteriori dati fiscali e contributivi e quelli necessari per l’attività di controllo dell’Amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali e assicurativi, i dati contenuti nelle certificazioni rilasciate ai soli fini contributivi e assicurativi nonché quelli relativi alle operazioni di conguaglio effettuate a seguito dell’assistenza fiscale.

Va ricordato che la trasmissione telematica delle certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata, può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta ovvero, generalmente, entro il 31 ottobre di ogni anno.

Per ogni certificazione unica omessa, tardiva o errata si applica la sanzione di 100 euro con un massimo di 50mila euro. Nei casi di errata trasmissione della certificazione, la sanzione non si applica se la trasmissione della certificazione corretta è effettuata entro i cinque giorni successivi alla stabilita scadenza del 16 marzo. Si applica la riduzione a 33,33 euro per ogni certificazione unica, con un massimo di 20mila euro, se la stessa è trasmessa corretta entro 60 giorni dal termine di presentazione.

La novità della conversione del Milleproroghe

La nuova disposizione inserisce il nuovo comma 6-quinquies.1, all’articolo 4 del Dpr 322/1998. La modifica prevede che nei casi di tardiva o errata trasmissione delle certificazioni uniche relative a somme e valori corrisposti per i periodi d’imposta dal 2015 al 2017, non si fa luogo all’applicazione della sanzione, se la trasmissione della corretta certificazione è effettuata entro il 31 dicembre del secondo anno successivo previsto dall'invio del modello (la scadenza è il 16 marzo dell’anno successivo alla corresponsione delle somme e dei valori).

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