Certificazioni uniche 2025, calendario affollato: tre scadenze in base al tipo di reddito
Il primo appuntamento è il 17 marzo per i redditi da lavoro dipendente, i redditi diversi e quelli da locazioni brevi, l’ultimo il 31 ottobre per i redditi esenti
Con due diversi provvedimenti del direttore dell’agenzia delle Entrate, entrambi del 15 gennaio 2025 (rispettivamente protocollo 9491/2025 e protocollo 9454/2025), sono stati approvati:
- il modello di dichiarazione Iva 2025, concernente l’anno d’imposta 2024, con le relative istruzioni;
- il modello di Certificazione unica (Cu) 2025, relativa all’anno 2024, unitamente alle istruzioni per la compilazione, nonché il frontespizio per la trasmissione telematica e il quadro CT con le relative istruzioni.
Le software house associate ad AssoSoftware erano in attesa della loro pubblicazione in quanto, nei limiti del possibile, le stesse cercano sempre di rilasciare le procedure con il necessario anticipo affinché i propri clienti possano disporre del maggior tempo possibile per espletare gli adempimenti fiscali.
Il modello Iva
In particolare, per quanto riguarda il modello IVA/2025, questo può essere presentato già a partire dal 1° febbraio 2025 (che quest’anno cade di sabato), per poter fruire:
- della possibilità di utilizzare in compensazione l’eventuale credito sul modello F24 già a partire dalla scadenza del 17 febbraio 2025 (il 16 cade di domenica), stante che l’utilizzo in compensazione del credito Iva annuale in misura superiore a 5mila euro, sempre subordinatamente all’apposizione del visto di conformità o in alternativa la sottoscrizione da parte dell’organo di controllo, può essere effettuato solo a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui emerge;
- di una più rapida erogazione dei rimborsi, in ossequio alle disposizioni contenute nell’articolo 38-bis, comma 1, del Dpr 633/1972.
La scadenza ultima di presentazione del modello IVA/2025 è mercoledì 30 aprile 2025.
Il modello Cu
Per quanto riguarda il modello Cu 2025 va ricordato che, per effetto del novellato testo dell’articolo 4, comma 6-quinques, del Dpr 322/1998, sono previsti da quest’anno ben tre diversi termini per l’invio telematico.
Entro il 17 marzo (il 16 cade di domenica) il sostituto d’imposta dovrà trasmettere le certificazioni relative:
- ai redditi di lavoro dipendente;
- ai redditi assimilati al lavoro dipendente;
- ai redditi di lavoro autonomo non esercitato abitualmente;
- ai redditi diversi;
- ai redditi per locazioni brevi.
Entro il 31 marzo il sostituto d’imposta dovrà invece trasmettere le certificazioni relative ai redditi di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale.
Entro il 31 ottobre il sostituto d’imposta dovrà, infine, trasmettere le certificazioni relative alle certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata.
L’apertura dell’annualità 2025
A livello software entrambi questi due modelli richiedono l’apertura della nuova annualità “2025”, in quanto si tratta delle prime due dichiarazioni dell’anno i cui dati si riferiscono all’anno fiscale 2024.
Di regola l’apertura di una nuova annualità comporta la creazione di un’apposita “area dedicata”, in cui vengono posizionati sia i programmi che gli archivi della nuova annualità. Tutti i principali software gestionali in ambito fiscale consentono, infatti, di operare sia sulla dichiarazione dell’anno che su quelle delle annualità precedenti. La predisposizione della nuova annualità è un’attività puramente tecnica, il cui valore non è immediatamente percepibile dall’utilizzatore della procedura, ma che racchiude quasi sempre un’elevata complessità, in quanto i programmi delle varie annualità devono continuare a funzionare e anche a “dialogare” tra di loro.
I dati di riporto da un’annualità alla successiva, infatti, sono spesso numerosi, in particolare per le dichiarazioni dei Redditi, per cui le procedure devono essere verificate e collaudate a fondo, prima del rilascio definitivo. Ciò al fine di non introdurre malfunzionamenti (cosiddette “regressioni”) su funzionalità che - pur non essendo state direttamente oggetto di modifica - potrebbero non operare più correttamente a seguito delle modifiche apportate alle procedure per l’inserimento della nuova annualità.
Per quanto riguarda alla Cu 2025 AssoSoftware sta dialogando con l’agenzia delle Entrate per risolvere alcuni dubbi interpretativi relativi ai riflessi nel modello del cosiddetto “Bonus Natale” e di altre modifiche normative intervenute nel corso del 2024.
Ricordiamo, infine, che le software house sono anche impegnate nelle attività di analisi e aggiornamento degli applicativi in riferimento agli impatti dovuti alla recente produzione normativa, in particolare con riferimento al Dlgs 192/2024, di revisione del regime impositivo dei redditi (Irpef-Ires), alla legge di Bilancio 2025 (legge 207/2024), al concordato preventivo biennale 2025, nonché ai nuovi codici Ateco 2025 che dovranno essere utilizzati a partire dal 1° aprile 2025. Su tutte queste novità sarà fondamentale il confronto con l’agenzia delle Entrate per affrontare e sciogliere per tempo i vari dubbi interpretativi e arrivare allo sviluppo e alla consegna delle procedure software tempestivamente.
Dunque, un inizio anno impegnativo per le software house, cui seguirà l’impegno degli operatori che potranno espletare gli adempimenti di legge grazie anche all’utilizzo del proprio gestionale, costantemente aggiornato.