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Certificazioni uniche 2026, tripla scadenza per i sostituti d’imposta

Trasmissioni entro il 16 marzo per redditi di lavoro dipendente, autonomo non abituale, diversi e da locazione breve; 30 aprile per arti o professioni, e provvigioni di agenti e rappresentanti; 31 ottobre per redditi esenti o non dichiarabili con precompilata

di Fabio Giordano, comitato tecnico AssoSoftware

Lo scorso 19 dicembre l’agenzia delle Entrate ha pubblicato, nell’area del proprio sito istituzionale dedicata ai modelli dichiarativi in bozza, i nuovi modelli e le istruzioni “edizione 2026” relativi all’anno di imposta 2025, e tra questi quelli della Certificazione unica (Cu) 2026 (si veda «Redditi a perimetro ampio nella Cu 2026») e del 770/2026 (si veda «Nel 770 arriva il bonus extra reddito»). Tali modelli erano stati presentati in anteprima nel corso del convegno AssoSoftware dal titolo «Innovazione e normativa: impatti e opportunità per software fiscale, lavoro e gestionale» tenutosi nei giorni 3 e 4 dicembre.

In questo breve approfondimento riepiloghiamo le principali novità che interesseranno da una parte i termini di trasmissione dei modelli di certificazione contenenti esclusivamente redditi che derivano da prestazioni di lavoro autonomo ovvero provvigioni, dall’altro il contenuto vero e proprio del quadro di lavoro autonomo.

Per quanto riguarda i termini di trasmissione, l’articolo 4 del Dlgs 81/2025 ha stabilito che, a partire «Dal 2026, le certificazioni di cui al comma 6-ter contenenti esclusivamente redditi che derivano da prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale ovvero provvigioni per le prestazioni non occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari sono trasmesse in via telematica all’Agenzia delle entrate entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti.»

Inoltre, «A decorrere dal 2026 la dichiarazione precompilata di cui al presente comma viene resa disponibile telematicamente entro il 20 maggio di ciascun anno.»

Ne consegue che, a partire dal 2026, il sostituto d’imposta entro il 16 marzo dovrà trasmettere le certificazioni relative:

  • ai redditi di lavoro dipendente e assimilati;
  • ai redditi di lavoro autonomo non esercitato abitualmente;
  • ai redditi diversi;
  • ai redditi per locazioni brevi.

Il sostituto d’imposta dovrà invece trasmettere entro il nuovo termine del 30 aprile le certificazioni relative:

  • ai redditi di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale;
  • alle provvigioni per le prestazioni non occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari.

Entro il termine del 31 ottobre dovrà infine trasmettere le certificazioni relative:

  • ai redditi esenti;
  • ai redditi non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata.

Le altre novità di rilievo che interessano il lavoro autonomo riguardano principalmente il lavoro sportivo, in particolare:

  • l’eliminazione della tipologia reddituale «N2» relativa ai redditi derivanti da prestazioni sportive oggetto di contratto diverso da quello di lavoro subordinato o da quello di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 come previsto dall’articolo 53, comma 2 lettera a) del Tuir, in vigore fino al 30 luglio 2024;
  • l’eliminazione della tipologia reddituale «N3» relativa ai redditi derivanti da prestazioni sportive oggetto di contratto diverso da quello di lavoro subordinato o da quello di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, che prevedono particolari soglie di esenzione a seguito di specifiche disposizioni normative come previsto dall’articolo 53, comma 2 lettera a, del Tuir), in vigore fino 30 luglio 2024.

Per i compensi erogati agli sportivi occorrerà quindi continuare a utilizzare le tipologie reddituali:

  • «A» per gli sportivi professionisti abituali;
  • «A» con codice 20 (da indicare nel campo 6) per gli sportivi dilettanti abituali;
  • «M» per il lavoro autonomo svolto in modo non abituale.

L’ultima novità consiste nella riattivazione del codice 24, da utilizzare - in riferimento ai soggetti in in regime forfetario - nel caso di somme erogate ai medici di medicina generale, ai medici in continuità assistenziale con rapporto di lavoro a tempo determinato e ai pediatri di libera scelta, di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190/2014, non assoggettate a ritenuta d’acconto.

Per tali fattispecie non si applica il disposto del comma 6-septies dell’articolo 4 del Dpr 322/1998, ossia non sussiste l’esonero per il sostituto d’imposta dal rilascio certificazione unica e da tutti gli altri adempimenti previsti dai commi 6-ter, 6-quater e 6-quinquies.

I gestionali prodotti dalle società di software associate ad AssoSoftware, grazie al continuo confronto con l’agenzia delle Entrate, sono già in corso di adeguamento. Il rilascio degli aggiornamenti sarà generalmente effettuato, per ciascun prodotto, alle consuete scadenze per rispettare i già citati termini di legge.