Imposte

Cervelli di rientro, incentivi dal perimetro allargato

La risposta 274 l’Agenza conferma che, in caso di figli nati prima del trasferimento, resta l’agevolazione potenziata

di Antonio Longo

L’estensione degli incentivi per il rientro dei cervelli spetta anche ai ricercatori che si trasferiscono in Italia con figli minorenni nati prima del trasferimento. La conferma arriva dall’agenzia delle Entrate nella risposta ad interpello n. 274.

Il caso riguarda un cittadino italiano iscritto all’Aire, laureato in biotecnologie molecolari, che ha svolto attività di ricerca presso un’azienda farmaceutica in Svizzera, paese dove risiedeva con la moglie e i due figli minorenni. L’istante, avendo intenzione di accettare un’offerta di lavoro come ricercatore presso un’azienda italiana e rientrare con tutta la famiglia, chiedeva conferma circa la possibilità di beneficiare del regime fiscale dell’articolo 44 Dl 78/2010, che disciplina gli incentivi per il rientro in Italia di ricercatori che hanno maturato esperienze all’estero.

Le agevolazioni prevedono l’esclusione dalla formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo del 90 per cento degli emolumenti percepiti dai docenti e dai ricercatori che, in possesso di titolo di studio universitario o equiparato, abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza presso centri di ricerca o università all’estero per almeno due anni continuativi.

Questo, a condizione che si trasferiscano per svolgere la propria attività in Italia, acquisendo conseguentemente la residenza fiscale nel territorio dello Stato. Gli emolumenti percepiti non rilevano ai fini dell’Irap.

Gli incentivi sono stati potenziati dal Dl 34/2019 che ne ha esteso la durata ordinaria da 4 a 6 anni e ha previsto specifiche misure per favorire il radicamento dei “cervelli” in Italia.

In particolare, le agevolazioni si applicano per 8 anni nel caso di docenti o ricercatori con un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo, o che diventano proprietari di un’immobile residenziale in Italia successivamente al trasferimento o nei dodici mesi precedenti; se i figli sono due, gli incentivi spettano per 11 anni; quando i figli sono tre, la durata del regime di favore si estende a 13 anni.

Per non perdere il favorevole status chi si trasferisce deve mantenere la residenza fiscale in Italia per tutto il periodo. La novella ha, inoltre, previsto che i docenti o ricercatori italiani non iscritti all’Aire e che assumono la residenza fiscale in Italia dal 2020 possono accedere ai benefici purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una Convenzione contro le doppie imposizioni almeno nei due anni precedenti al trasferimento.

In questo caso l’agenzia conferma la spettanza delle agevolazioni a partire dal periodo di imposta 2020 e sino al 2030, per effettp del trasferimento del ricercatore insieme ai due figli minorenni, nonostante essi siano nati prima del trasferimento. Del resto, sotto questo profilo la disciplina è volutamente ampia.

Le conclusioni dell’agenzia si pongono in linea con i chiarimenti forniti in occasione di Telefisco 2020 a commento delle modifiche al regime fiscale riservato ai lavoratori “impatriati” (si veda Il Sole 24 Ore dello scorso 30 gennaio) e valorizzano la finalità delle ultime riforme: premiare i nuclei familiari dei lavoratori altamente qualificati che scelgono di vivere stabilmente nel nostro Paese.

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