Adempimenti

Cessione del 110%, opzione emendabile fino all’utilizzo del bonus

Comunicazione per la cessione e lo sconto: prima della compensazione è comunque possibile portare correzioni

ADOBESTOCK

di Giuseppe Carucci e Barbara Zanardi

Nel caso in cui si siano commessi errori nella compilazione del modello per l’opzione di cessione del credito o sconto in fattura, è possibile annullare la comunicazione o inviarne una interamente sostitutiva della precedente entro il quinto giorno del mese successivo a quello di invio.

Ogni comunicazione inviata oltre questa tempistica si aggiunge alle precedenti, secondo quanto previsto dal punto 4.7 del provvedimento n. 283847/2020. Si tratta, dunque, di capire come rimediare nei casi in cui ci si accorga dell’errore solo successivamente.

Viene in aiuto la risposta 590/2020, nella quale l’agenzia delle Entrate, con riferimento ad un intervento di riqualificazione energetica (il cosiddetto ecobonus), ha affermato che è possibile «correggere eventuali errori commessi dai beneficiari della detrazione, sempreché ciò avvenga prima dell’utilizzo del credito qui in esame da parte degli stessi o del fornitore/cessionario».

Seppur la risposta citata si riferisca all’opzione prevista nell’articolo 14, comma 3.1, del Dl n. 63/2013 e nel provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate del 31 luglio 2019, si ritiene che la possibilità di correggere la compilazione errata della comunicazione possa essere estesa, negli stessi termini, alla comunicazione effettuata in base all’articolo 121 del Dl n. 34/2020.

Nel caso in cui, ad esempio, nella comunicazione di opzione inviata in data 1° febbraio 2021 per le spese sostenute nel 2020, il beneficiario dell’agevolazione abbia indicato, nel campo relativo all’importo del credito ceduto, il totale della spesa sostenuta in luogo dell’importo detraibile (ad esempio, abbia indicato per un intervento ammesso al superbonus l’importo della spesa pari a 10mila euro in luogo dell’importo del credito ceduto pari a 11mila euro), dovrebbe essere possibile rimediare all’errore commesso entro il momento di utilizzo in compensazione del credito da parte del cessionario.

Sempre restando all’esempio riportato, ci sarebbe tempo di correggere la comunicazione inviandone un’altra, anche oltre il cinque marzo 2021 (quinto giorno del mese successivo a quello di invio) ma comunque entro il momento di utilizzo in compensazione del credito da parte del cessionario.

La comunicazione omessa

Per quanto riguarda, invece, il caso di comunicazioni omesse, il provvedimento n. 283847/2020, al punto 4.9 prevede che il mancato invio della comunicazione nei termini e con le modalità previste rende l’opzione (di cessione del credito o sconto in fattura) inefficace nei confronti dell’agenzia delle Entrate .

Parrebbe dunque non essere possibile per l’adempimento in esame avvalersi dell’istituto della remissione in bonis, previsto dall’articolo 2, comma 1, del Dl n. 16/2012, applicabile invece in relazione alla comunicazione all’Enea per i lavori di efficienza energetica degli edifici (circ. 13/2013).

In base a questo istituto, la fruizione di benefici fiscali o l’accesso a regimi fiscali opzionali, subordinati all’obbligo di preventiva comunicazione non tempestivamente eseguita, non è preclusa laddove il contribuente abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento, effettui la comunicazione entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile e versi la sanzione di 250 euro (articolo 11, comma 1, del Dlgs n. 471/1997).

La remissione in bonis, infine, opera a condizione che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza.

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