Imposte

Cessione del 110% con verifica separata del Sal per eco e sismabonus sullo stesso immobile

La risposta a interpello 53: servono differenti competenze per asseverazione, rispetto dei requisiti e congruità spese

Verifica separata dello stato avanzamento lavori (Sal) del 30% per la cessione del superbonus quando sullo stesso immobili vengono effettuati sia interventi di efficienza energetica sia interventi antisismici ammessi al 110 per cento. È il chiarimento che arriva dalla risposta a interpello 53/2022 diffusa il 27 gennaio dalle Entrate e che conferma l’indicazione arrivata dalla Dre Veneto con la risposta 907-1595/2021 (si veda l’articolo).

Il doppio intervento

La contribuente che ha presentato l’istanza è proprietaria di due unità immobiliari (categoria A/2), case a schiera di corte e costruite in aderenza su un lato, entrambe funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo dall’esterno. Con una Scia alternativa al permesso di costruire intendeva realizzare un intervento complessivo che prevede la demolizione e ricostruzione dei due edifici e la realizzazione, tramite accorpamento, sullo stesso sedime di un unico edificio unifamiliare composto da una sola unità abitativa entro il volume massimo della volumetria complessiva preesistente. Gli interventi previsti di riduzione del rischio sismico e di efficientamento energetico rientrano tra quelli ammessi al superbonus del 110 per cento.

Da qui la richiesta di conferma alle Entrate che per la cessione del credito la verifica del Sal del 30% vada effettuata separatamente per ciascuno dei due interventi ammessi al superbonus (efficientamento energetico e intervento antisismico).

La verifica separata

L’Agenzia giunge alla conclusione che la verifica va effettuata separatamente sui due tipi di intervento. Per gli interventi di efficientamento energetico - chiarisce la risposta a interpello 53/2022 - l’asseverazione del rispetto dei requisiti richiesti e, per quelli antisismici l’asseverazione dell’efficacia degli stessi al fine della riduzione del rischio sismico, va effettuata in base alle disposizioni contenute, rispettivamente, nel Dm dello Sviluppo economico del 6 agosto 2020 sui «Requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici» e nel Dm dello Sviluppo economico del 6 agosto 2020 sui «Requisiti delle asseverazioni per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici», nonché nel decreto del ministero delle Infrastrutture 58 del 28 febbraio 2017 («Sisma Bonus - Linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni nonché le modalità per l’attestazione, da parte di
professionisti abilitati, dell’efficacia degli interventi effettuati».

Pertanto, fa notare l’Agenzia, le due distinte tipologie di interventi (di «efficientamento energetico» e «riduzione del rischio sismico») richiedono differenti competenze tecniche ai fini dell’asseverazione dell’efficacia degli stessi, nonché del rispetto dei requisiti tecnici e della congruità delle spese.

Da qui la conclusione che «qualora, come nel caso di specie, sul medesimo immobile
siano effettuati sia interventi di efficienza energetica sia interventi antisismici,
ammessi al Superbonus, la verifica dello stato di avanzamento dei lavori, è effettuata
separatamente per ciascuna categoria di intervento agevolabili».

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