Controlli e liti

Cessione di azienda: responsabilità senza limiti se c’è frode all’Erario

Secondo la Ctp Latina 4512/18/19 Chi vende risponde dei carichi fiscali qualora l’operazione sia a danno dei creditori

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di Giorgio Gavelli

La limitazione della responsabilità del cessionario per i carichi fiscali attinenti all'’azienda ceduta non opera qualora la cessione sia stata attuata in frode dei crediti tributari, frode che si presume laddove la compagine sociale di cedente e cessionario sia composta dagli stessi soggetti legati da un rapporto familiare e tra società cedente e società ceduta vengano accertate fatturazioni per operazioni inesistenti. È questo il principio che si ricava dalla decisione n. 4512/18/2019 della Commissione tributaria provinciale del Lazio, sezione staccata di Latina (presidente Taddei, relatore Attanasio), che sul punto accoglie l’appello dell'Agenzia delle Entrate, confermando invece la decisione di primo grado sulla legittima sottoscrizione dell'atto impugnato da parte del Capo Area Accertamento.

La questione più interessante riguarda l’applicazione dell’articolo 14 del Dlgs 472/12997, disposizione che disciplina la responsabilità solidale tributaria dell’avente causa in caso di trasferimento di azienda o ramo di azienda (conferimento compreso) al di fuori delle ipotesi specificatamente indicate al comma 5-bis (trasferimento intervenuto nell'ambito di procedure concorsuali, accordi di ristrutturazione, piani attesto, procedure di sovraindebitamento, etc.). Viene disposto che, fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente, il cessionario risponde per il pagamento dell'imposta e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell'anno in cui è avvenuta la cessione e nei due precedenti, nonché per quelle già irrogate e contestate nel medesimo periodo anche se riferite a violazioni commesse in epoca anteriore.

Tuttavia, il comma 2 prevede che l’obbligazione solidale sia limitata, da un lato, dal valore dell'azienda (o del ramo) oggetto di cessione, e, dall’altro, dal debito risultante, alla data del trasferimento, dal certificato (cosiddetto “liberatorio”) sull’esistenza di contestazioni (in corso o già definite) per le quali i debiti non sono stati soddisfatti, rilasciato su richiesta dagli uffici competenti. Nel caso di specie, l’ufficio ha però invocato il contenuto del comma 4 dell’articolo 14, secondo cui le limitazioni alla responsabilità solidale del cessionario non scattano se il trasferimento è stato attuato in frode dei crediti tributari, frode che si presume, salvo prova contraria, quando il trasferimento viene effettuato entro sei mesi dalla constatazione di una violazione penalmente rilevante.

Richiamando alcune sentenze della Cassazione, i giudici laziali hanno ravvisato che, nel caso esaminato, sussistevano una serie di elementi fattuali gravi, precisi e concordanti non giustificati dalla società ricorrente, che facevano presumere come la cessione dell’azienda fosse stata attuata in frode ai creditori, e in particolare dell’Erario. In particolare, tra questi elementi sono stati considerati dirimenti il legame di parentela esistente tra i soci di entrambe le società interessate (cedente e cessionaria), lo svolgimento da parte di queste della stessa attività dell'azienda ceduta, e la partecipazione (almeno per quanto riguarda la cedente) ad operazioni ritenute inesistenti con conseguente falsa fatturazione.

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