Leasing, sopravvenienza rateizzabile con possesso per almeno tre anni
Immobili
Prima di giungere a naturale scadenza, il contratto di leasing può essere oggetto di cessione per effetto della quale l’acquirente (soggetto terzo) subentra nei diritti e negli obblighi facenti capo al locatario-cedente. Dietro pagamento di quanto stabilito tra le parti, il cessionario-acquirente può esercitare il diritto all’utilizzo del bene ed eventualmente riscattarlo assumendosi nel contempo l’onere di versare i canoni e il prezzo di riscatto. A norma dell’articolo 1406 del Codice civile, al fine di perfezionare la cessione, è necessario il consenso della società di leasing.
L’articolo 1, comma 164, delle legge 147/2013 (legge di Stabilità 2014) stabilisce che l’imposta di registro si applica alle cessioni effettuate «dagli utilizzatori di contratti di locazione finanziaria aventi per oggetto immobili strumentali, anche da costruire ed ancorché assoggettati all’imposta sul valore aggiunto».
L’aliquota da applicare sarà nella misura del 4%. L’imponibile su cui applicare l’aliquota è da individuarsi nel corrispettivo concordato per la transazione tra le parti (cedente ed acquirente) a cui vanno aggiunte la quota capitale dei canoni residui da corrispondere alla data di cessione nonché il prezzo di riscatto. La cessione del contratto di locazione genera per il cedente una sopravvenienza attiva (articolo 88, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi, Dpr 917/1986), determinata dal valore normale del bene al netto del prezzo di riscatto e dei canoni residui attualizzati alla data del trasferimento (circolare 108/E del 3 maggio 1996).
Per quanto concerne la rateizzazione della sopravvenienza, l’articolo 88, comma 2, del Testo unico delle imposte sui redditi, Dpr 917/1986, dispone che le sopravvenienze attive concorrono alla formazione del reddito per l’intero ammontare nell’esercizio di realizzo oppure nel caso in cui i beni siano posseduti per un periodo non inferiore a tre anni, a scelta del contribuente possono essere suddivise in quote costanti nell’esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quarto. Tale scelta dev’essere espressamente indicata nel modello Redditi dell’anno di realizzo della plusvalenza stessa.
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