Imposte

Cessione dei crediti, una comunicazione per sanare l’errore sui Sal

Impasse quando nel primo trasferimento non è indicata la spunta dello stato di avanzamento: in attesa della circolare, si può passare da una Pec

Mentre resta al palo l’annunciata circolare operativa per la correzione degli errori formali commessi dai professionisti nella comunicazione di opzioni per la cessione o lo sconto in fattura relative a interventi 110%, un caso significativo e frequente riguarda la cessione di crediti a Sal quando nella prima comunicazione viene erroneamente omessa la spunta dello «stato avanzamento lavori».

La pratica, in questi casi, viene correttamente elaborata dal sistema telematico ed il credito viene reso disponibile per l’accettazione e la successiva vendita, nel caso di sconto in fattura, al soggetto acquirente, istituto di credito o intermediario finanziario. Quest’ultimo, se non rileva l’anomalia, può acquistare il credito e liquidare l’impresa appaltatrice.

A quel punto risultano certamente scaduti i termini stringenti per la correzione, cinque giorni successivi alla trasmissione della comunicazione, e non è nemmeno possibile annullare e inviare nuovamente la pratica entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello di effettuazione dei lavori, in quanto il credito risulta trasferito dal contribuente all’impresa e da questa al soggetto privato che l’ha liquidato. Il procedimento, pur teoricamente percorribile è alquanto difficoltoso, dovendo prevedere la restituzione del denaro già liquidato e la ripetizione della procedura.

Ma vi è di più: il credito relativo al Sal successivo non è trasferibile, in quanto il sistema rilascia una ricevuta di scarto della comunicazione di opzione, pur correttamente compilata con l’indicazione del secondo «stato avanzamento lavori». Questo perché il numero di protocollo relativo alla prima trasmissione, la cui indicazione nella successiva è prevista dal modello ministeriale, non è abbinabile a causa dell’omissione dell’indicazione del 1° Sal.

L’agenzia delle Entrate ha già chiarito che gli errori formali non incidono sulla determinazione del credito ma ad oggi non risulta ancora emanata la circolare con le soluzioni operative, annunciata anche durante l’ultimo Telefisco ed il Mef, nel corso dell’interrogazione parlamentare n. 5-06751, ha precisato che non è possibile esercitare il potere di autotutela da parte degli uffici.

Una soluzione pratica, per evitare uno stallo pericoloso per imprese e contribuenti, può essere quella di inviare anche la seconda comunicazione di opzione (e quelle successive) senza indicazione dello stato avanzamento lavori e, contemporaneamente, una pec all’agenzia delle Entrate con la quale: si dichiara l’errore occorso e si richiede di rettificare a sistema i dati omessi/errati (in analogia con quanto previsto per i modelli f24 errati).

Tale procedura, seppur non suffragata da posizioni ufficiali e quindi passibile di censura da parte degli uffici, pare in linea con quanto previsto nella risposta n.5 di Telefisco del 15 giugno scorso, dove si dice che «ai fini dei successivi controlli, gli errori formali dovranno comunque essere segnalati all’agenzia delle Entrate».

In caso di controllo, sino a che non verranno indicate soluzioni ufficiali differenti e non verrà consentita la rettifica di comunicazioni già trasmesse, il contribuente potrà comunque far valere che si tratta di errore meramente formale e che, mancando istruzioni operative in una procedura assai farraginosa, non dovrebbero applicarsi sanzioni per evidente incertezza interpretativa. Laddove l’Agenzia indicasse soluzioni differenti, il contribuente potrà sempre adeguarsi alle nuove indicazioni.

Resta urgente un chiarimento che contenga soluzioni operative, anche per i casi in cui l’istituto di credito, a causa di un errore formale nella comunicazione di opzione (mancata indicazione Sal, errata indicazione del codice intervento), non provveda all’acquisto del credito. L’annullamento o la sostituzione della pratica telematica confligge con le regole del mercato odierno.

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