Imposte

Cessione del credito: comunicazioni errate in attesa della rettifica

Dre Emilia-Romagna: non si può far valere l’errore dopo il termine, ma correzione possibile. Va chiarito come <br/>

di Giorgio Gavelli

L’errore di digitazione nell’importo del credito spettante al cessionario ai fini del superbonus nella Comunicazione all’Agenzia, prevista dall’articolo 121 del Dl 34/2020 – con conseguente rifiuto del cessionario ed inutilizzo del credito - può essere rettificato ma la piattaforma delle Entrate ancora non lo permette.

La risposta a interpello della Direzione Regionale delle Entrate dell’Emilia-Romagna (prot. 909-1324/2021), in cui si preannuncia l’inoltro dell’istanza «al competente Ufficio Servizi Fiscali», rassicura il contribuente e, speriamo, possa portare in tempi brevi ad una implementazione della procedura tale da sbloccare le tante situazioni simili verificatisi in questi mesi.

La vicenda

Un contribuente presentava lo scorso marzo tre distinte comunicazioni per la cessione del credito d’imposta derivante dal sostenimento, nel corso del 2020, delle spese sostenute per due interventi trainanti ed un trainato, nel rispetto del vincolo del superamento del Sal del 30 per cento. A causa di un errore di digitazione dell’importo di credito spettante in una delle comunicazioni (19.145 euro in luogo di € 19.415), il cessionario comunicava il rifiuto integrale del trasferimento, peraltro oltre i termini di scadenza della trasmissione delle comunicazioni relative al 2020 (il 15 aprile).

Le regole

In proposito occorre ricordare che:
• la Comunicazione può essere annullata solo entro il quinto giorno del mese successivo a quello di invio, pena il rifiuto della richiesta. Entro lo stesso termine, può essere inviata una Comunicazione interamente sostitutiva della precedente; altrimenti, ogni Comunicazione successiva si aggiunge alle precedenti;
• l’errata compilazione del modello di comunicazione non determina di per sé l’impossibilità di correggere eventuali errori commessi dai beneficiari della detrazione, sempreché ciò avvenga prima dell’utilizzo del credito da parte degli stessi o del fornitore/cessionario. Quest’ultima affermazione è contenuta nella risposta ad interpello n. 590/2020, che si chiudeva indicando nel cedente il soggetto deputato a «segnalare agli Uffici dell’Agenzia competenti la volontà di modificare l’originaria scelta operata», senza tuttavia precisare come.

La risposta della Dre

Anche la Dre emiliana si ferma di fronte all’impossibilità tecnica di far valere l’errore nel modello trascorso il termine per l’annullamento, pur confermando che, poiché il credito non è stato utilizzato né del cedente né dal cessionario, la correzione è (teoricamente) possibile, ed è anzi l’unica strada per sbloccare la situazione. Poiché le segnalazioni su questo tipo di errori sono rilevanti ci si augura che presto la procedura venga implementata.

Con l'occasione sarebbe opportuno chiarire alcune questioni:
a) la corretta metodologia di calcolo delle percentuali di Sal previste dal comma 1-bis in presenza di più interventi, anche di diversa natura;
b) il momento esatto in cui la percentuale del Sal prevista dal legislatore debba essere soddisfatta e se essa possa corrispondere ad un importo inferiore di spese sostenute (si cede il 20% pagato pur avendo raggiunto il 30% dei lavori stimati).

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