Imposte

Cessione del credito d’imposta per lo sconto sul canone dovuto

Il tax credit matura al momento della cessione e senza necessità di aver prima pagato il canone ma a fronte di uno sconto

di Luca Gaiani

In arrivo la possibilità per gli inquilini di cedere il credito di imposta ai proprietari a fronte di uno sconto sul pagamento dei canoni. Lo prevede il nuovo comma 5-bis dell’articolo 28 del decreto rilancio, unitamente all’articolo 122, comma 1, nel testo approvato dalla commissione bilancio della Camera. Viene così ratificata, ed anzi notevolmente ampliata, l’indicazione della Agenzia che consente ai contribuenti interessati di evitare un doppio movimento finanziario per generare il credito da cedere ai locatori.

L’articolo 28 del decreto rilancio attribuisce un credito di imposta agli affittuari di immobili non abitativi, dotati di partita Iva, con ricavi o compensi 2019 non superiori a 5 milioni di euro (strutture alberghiere e agrituristiche a prescindere da volume dei ricavi) che hanno realizzato nei mesi di marzo e/o aprile e/o maggio del 2020 un fatturato inferiore almeno del 50% rispetto al corrispondente mese del 2019.

Il credito di imposta matura dopo l’intervenuto pagamento del canone (da effettuare entro il 2020).

Il credito di imposta in questione può formare oggetto di cessione a terzi, comprese banche e intermediari finanziari, ai sensi dell’articolo 122 del medesimo decreto 34/2020. Per comunicare la cessione, è stato approvato l’apposito modello telematico con il Provvedimento delle entrate del 30 giugno (con invio dal 13 luglio prossimo) che va trasmesso dopo l’intervenuta cessione del credito.

Molti contribuenti stanno in queste settimane valutando l’opportunità di cedere il credito ai proprietari dello stabile in conto pagamento del canone, ma vi era inizialmente un ostacolo dato dalla possibilità di cedere il credito solo dopo aver pagato il canone. Occorreva infatti un doppio movimento finanziario: prima l’inquilino paga tutto il canone, poi cede il credito e incassa contestualmente un importo corrispondente.

La circolare 14/E/2020 era venuta incontro alle esigenze dei contribuenti prevedendo la possibilità di cedere il credito d’ imposta al locatore a titolo di pagamento del canone. In tale ipotesi, chiarì l’Agenzia, il pagamento del canone è da considerarsi avvenuto contestualmente alla cessione. Era però necessario, concludeva la circolare, il pagamento della differenza tra il canone dovuto e il credito di imposta ceduto.

Una doppia modifica apportata dalla Commissione Bilancio della Camera ratifica ed anzi estende l’interpretazione delle Entrate. L’articolo 28, comma 5-bis, e il nuovo comma 1 dell’articolo 122 prevedono espressamente che il locatore può cedere il credito di imposta al locatore, previa sua accettazione, a fronte di un corrispondente sconto sul (e comunque in luogo del) pagamento di una identica parte di canone. In caso di cessione al locatore, dunque, il credito di imposta matura al momento della cessione e senza necessità di aver preventivamente o contestualmente pagato il canone, ma a fronte di uno sconto sul medesimo. In questo modo, non pare più necessario che l’inquilino all’atto della cessione del credito paghi effettivamente la parte restante del canone maturato nel mese. Il punto meriterebbe però una tempestiva conferma ufficiale. La modifica, essendo apportata in sede di conversione, dovrebbe assumere efficacia solo dal giorno successivo alla pubblicazione della legge nella Gazzetta ufficiale. Fino a tale data, si dovranno rispettare le istruzioni della circolare 14/E.

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