Cessione del credito fiscale ampia in una rete d’impresa
La risposta 105 delle Entrate consente il trasferimento anche a un’impresa che svolge attività differente
La cessione di un credito fiscale generato da lavori edili, se ammessa, può avvenire ad un “retist”a di una rete d’impresa, anche se quest’ultimo effettua un’attività molto diversa rispetto a quella dell’altro retista che ha effettuato i lavori.
Il chiarimento è arrivato dall’agenzia delle Entrate, nella risposta del 15 aprile 2020, n. 105, e interessa tutti i gli interventi in cui è ancora possibile effettuare la cessione del credito, i quali vengono riportati di seguito:
● gli interventi sul risparmio energetico «qualificato» (quindi, non solo sulle parti comuni, ma anche sulle singole unità immobiliari), detraibili dall’Irpef o dall’Ires al 50-65-70-75%, in dieci anni, per i non incapienti (articolo 14, comma 2-sexies, Dl 63/13) ovvero per gli incapienti (no tax area nel periodo d’imposta precedente) (articolo 14, comma 2-ter, Dl 63/13);
● le misure antisismiche, realizzate su parti comuni di edifici condominiali, con una riduzione di 1 o 2 classi di rischio, finalizzate “congiuntamente” alla “riqualificazione energetica”, detraibili all’80% o all'85%, in 10 anni (articolo 14, comma 2-quater.1, e articolo 14, commi 2-ter e 2-sexies, Dl 63/13);
● le misure antisismiche, realizzate su parti comuni di edifici condominiali, con una riduzione di 1 o 2 classi di rischio, detraibili al 75% o all’85%, in 5 anni (articolo 16, comma 1-quinquies, Dl 63/13);
● l’acquisto di unità immobiliari, soggette a misure antisismiche, da imprese di costruzione o ristrutturazione, dopo la loro demolizione e ricostruzione, con una riduzione di 1 o 2 classi di rischio, detraibili al 75% o all'85%, in 5 anni (articolo 16, comma 1-septies, Dl 63/13, punti 15 e 16 del modello Ccire).
Cessionari
Per tutte le possibili cessioni dei crediti generati dai lavori edili su singole unità immobiliari o su parti comuni condominiali (risparmio energetico «qualificato» e misure antisismiche, tranne quelle dell'articolo 16, commi 1-bis, 1-ter e comma 1-quater, Dl 63/13, le quali non generano detrazioni cedibili), i cessionari possono essere uno dei seguenti soggetti:
● i «fornitori dei beni e servizi», che «hanno effettuato gli interventi» agevolabili;
● i cosiddetti «altri soggetti privati»; l’agenzia delle Entrate ha limitato la definizione di questi «altri soggetti privati», solo per le cessioni di crediti per il risparmio energetico «qualificato» (circolare 11/E/2018, par. 3, che parla chiaramente di «altri soggetti privati, di cui al citato comma 2-sexies»), per le misure antisismiche, realizzate su parti comuni condominiali, finalizzate «congiuntamente» alla «riqualificazione energetica» (articolo 14, comma 2-quater.1, e articolo 14, commi 2-ter e 2-sexies, Dl 63/13) e per i lavori antisismici dell'articolo 16, commi 1-quinquies e 1-septies, del Dl 63/13 (quindi, non anche per le cessioni sul risparmio energetico «qualificato» effettuate dagli incapienti), chiarendo che devono essere «collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione», come accade, ad esempio, per gli altri contribuenti titolari delle “detrazioni spettanti per i medesimi interventi” che hanno generato la detrazione che viene ceduta.
● gli «istituti di credito e intermediari finanziari», ma solo se il cedente è un cosiddetto incapiente, che cede la detrazione sul risparmio energetico «qualificato».
Condòmino e familiare
Quindi, ad esempio, per gli interventi sulle parti comuni condominiali, il cessionario, classificabile tra gli «altri soggetti privati», può essere un altro soggetto titolare delle «detrazioni spettanti per i medesimi interventi condominiali» (cioè un altro condòmino che ha sostenuto le stesse spese agevolate) (circolare 11/E/2018, par. 3). Invece, per i lavori su una singola unità immobiliare, cointestata tra una Srl e una persona fisica, per i quali sono stati effettuati bonifici pro quota tra i due soggetti (necessità di bonifico «parlante» solo per la persona fisica), la cessione del credito è possibile tra i due beneficiari della detrazione.
Incapienti
I soggetti incapienti della “no-tax area”, nell’anno precedente a quello di sostenimento delle spese, sono quelli che si trovavano nelle condizioni di cui all’articolo 11, comma 2, e all'articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 5, lettera a), del Tuir, cioè che erano “possessori di redditi esclusi dall’imposizione ai fini dell’Irpef o per espressa previsione o perché l’imposta lorda è assorbita dalle detrazioni” di cui all'articolo 13 del Tuir.
L’agenzia delle Entrate ha limitato la definizione degli «altri soggetti privati», ai quali è possibile cedere il bonus, ma tutte queste limitazioni non riguardano le cessioni dei crediti sugli interventi per il risparmio energetico «qualificato» che possono essere effettuate dagli incapienti (articolo 14, comma 2-ter, Dl 63/13). La conferma è giunta dalla risposta dell’agenzia delle Entrate del 23 luglio 2019, n. 298, con la quale è stata data la possibilità di cedere il credito d’imposta, «corrispondente alle spese sostenute per i lavori di riqualificazione energetica sull’unità abitativa di proprietà», al genitore del cedente, quale «soggetto privato», nonostante non sia «collegato al rapporto che ha dato origine alla detrazione».
Gruppo, consorzio o rete
Se i lavori sono stati effettuati da un “fornitore” appartenente ad un gruppo societario, il contribuente beneficiario del bonus può cedere il relativo credito anche ad un’altra società del gruppo. In coerenza con questa interpretazione, contenuta nella circolare 11/E/2018, par. 3, l’agenzia ha chiarito anche che se i lavori sono effettuati «da un’impresa appartenente ad un consorzio oppure ad una rete di imprese», il credito fiscale può essere ceduto anche «direttamente al consorzio o alla rete» o «agli altri consorziati o retisti, anche se non hanno eseguito i lavori» (circolare 23 luglio 17/E/2018).
Relativamente alle reti di impresa, l’agenzia delle Entrate, nella risposta del 15 aprile 2020, n. 105, ha chiarito che la cessione del credito d'imposta può avvenire anche ad un'azienda retista che svolge delle «attività totalmente diverse» rispetto all’azienda che svolge l'intervento edile e che fa parte della «stessa rete di imprese». Nello specifico, le due aziende condividono gli stessi «obiettivi strategici» del contratto di rete, ma la prima realizza prevalentemente «piattaforme web», mentre la seconda «svolge attività di servizi energetici integrati per l’edilizia». Ciò nonostante, secondo l'agenzia delle Entrate, la prima «potrà beneficiare del credito in argomento», come cessionaria, «in quanto fa parte della stessa rete di imprese» della seconda, «che effettuerà i lavori», «non rilevando il tipo di attività svolta» dalla prima.
Considerando la genericità della risposta dell’agenzia delle Entrate sulle reti d’impresa, contenuta nella circolare 17/E/2018, si ritiene che, con riferimento ai retisti che possono essere cessionari, la risposta debba essere riguardare sia le «reti-soggetto» (cioè quelle che hanno soggettività giuridica, da iscriversi al registro delle imprese, previa costituzione di un organo comune e di un fondo patrimoniale) che le «reti-contratto» (che nascono come mero contratto). Si auspica una conferma da parte dell’agenzia delle Entrate.







